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GIOVANILI CHOC - L'allenatore ai suoi: aggredite l'arbitro...

(Dalla Figc siciliana)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al momento del riconoscimento della Soc. Città di Castellana l’arbitro notava la presenza all’interno dello spogliatoio, di un soggetto in tuta, identificato al termine della gara dalle Forze dell’ordine nella persona del sig. Fabiano Lavanco, il quale dichiarava di essere un dirigente della predetta società in atto squalificato. Appreso ciò il direttore di gara invitava il predetto soggetto ad uscire dallo spogliatoio in quanto non vi poteva sostare; tuttavia quest'ultimo nell'uscire si rivolgeva ai propri calciatori dicendo loro che comunque avrebbe sostato in campo. Una volta entrato sul terreno di gioco, l’arbitro notava che nella panchina riservata alla Soc. Città di Castellana sostavano oltre al predetto sig. Fabiano Lavanco anche un altro soggetto non iscritto in distinta (il quale si presentava come il Presidente della società), ragion per cui invitava il capitano del Città di Castellana ad intervenire per fare allontanare i tesserati che non avevano titolo a sostare in campo. E’ a questo punto che il sig. Lavanco, raggiunta la tribuna, ha cominciato ad insultare il direttore di gara per tutta la durata dell’incontro. Il sig. Lavanco, inoltre, al termine del primo tempo raggiungeva lo spiazzo antistante lo spogliatoio ed assumeva un comportamento fortemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Sempre dal referto di gara si evince che al 31’ del 2° tempo il calciatore sig. Emanuele D. veniva espulso per avere assunto un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, che tentava anche di aggredire non riuscendovi perché questi arretrava. Lo stesso calciatore peraltro ritardava, quale gesto di protesta, l’uscita dal terreno di gioco. Inoltre, nel medesimo istante, veniva allontanato il dirigente accompagnatore sig. Franco Mazzarisi per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.
Al 34’ del 2° tempo il sig. Lavanco, incitava un suo calciatore, appena espulso, ad aggredire il direttore di gara, cosa che il sig. Emanuele D.  faceva, colpendo l’arbitro con un violento pugno allo stomaco, provocandogli forte dolore e senso di nausea, tanto da costringerlo a sospendere la gara. Il sig. Lavanco, ancora, incitava altri suoi tesserati ad aggredire l’arbitro, tant’è che il calciatore sig. Fulvio T. colpiva il direttore di gara con un violento calcio alla coscia sinistra. Al termine della gara il sig. Fabiano Lavanco si presentava dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro e persisteva nel suo comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di quest’ultimo ed invitava il proprio capitano a non sottoscrivere il modulo di fine gara. Sempre al termine della gara il sig. Mazzarisi, già allontanato, raggiungeva anch’egli il direttore di gara e lo invitava a non scrivere quanto successo in campo e di modificare in tal senso il rapporto di fine gara. L’arbitro una volta lasciato l’impianto sportivo si recava presso il pronto soccorso del P.O. “Cimino” di Termini Imerese dal quale, dopo gli accertamenti diagnostici del caso, veniva dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c. Ciò posto si rileva che quanto sostenuto dalla reclamante circa il presunto comportamento antiregolamentare posto in essere dal direttore di gara, che fin dall’inizio avrebbe impedito all’allenatore sig. Fabiano Lavanco, a quella data squalificato, di sedere in panchina (giusta autorizzazione della società ospitante), è assolutamente infondato poiché ai sensi dell’art. 22 comma 7 del C.G.S “…I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi…”.

Parimenti infondata risulta la circostanza addotta a giustificazione del comportamento posto in essere dal calciatore sig. Emanuele D., atteso che quanto sostenuto dalla società non trova riscontro alcuno nel referto di gara. In ragione di quanto sopra il capo del gravame relativo alla sanzione a carico dell’allenatore sig. Fabiano Lavanco, non può trovare accoglimento, stante la gravità del comportamento posto in essere dallo stesso che, nonostante precise norme regolamentari gli impedivano l’ingresso nell’impianto sportivo, pretendeva di sedere in panchina. Lo stesso, inoltre, per tutta la durata della gara ha insultato e minacciato l’arbitro venendo così a violare il dettato di cui al comma 1 dell’art. 1 bis del C.G.S. che impone ai soggetti che svolgono attività di carattere agonistico (ivi compresi i tecnici) a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per avere incitato i propri calciatori ad aggredire il direttore di gara evento poi realizzatosi, con l’aggravante che tale comportamento è avvenuto in una gara di settore giovanile (campionato giovanissimi) nella quale i dirigenti e gli allenatori sono tenuti a un maggior rispetto delle norme regolamentari e comportamentali stante il carattere educativo di detti campionati. Di contro questa Corte ritiene che il gravame debba trovare parziale accoglimento relativamente alle posizioni dei calciatori sig.ri Emanuele D e Fulvio T. dovendosi rideterminare le sanzioni loro irrogate dal giudice di prime cure in termini più equi, come da dispositivo, tenendo conto nella loro quantificazione, pur nella gravità dei gesti violenti posti in essere in danno dell’ufficiale di gara, non solo della loro giovane età (risultando appena quattordicenni al momento della commissione del fatto), ma anche e soprattutto del fatto della suggestione che hanno subito dall’incitamento ad aggredire il direttore di gara che veniva da parte del loro allenatore sig. Fabiano Lavanco.
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31 gennaio 2018 la squalifica a carico del calciatore sig. Emanuele D. ed a tutto il 31 dicembre 2017 la squalifica a carico del calciatore sig. Fulvio T., confermando nel resto l’impugnata decisione.

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  Scritto da La Redazione il 12/02/2016
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