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Edizione provinciale di Udine


IL FATTO - Ragazzo si sente male. La partita verrà ripetuta

E' accaduto nel campionato Juniores di Udine, nel confronto tra Centro Sedia e Moruzzo


Il giudice sportivo di Udine ha disposto la ripetizione della gara del campionato Juniores provinciale, girone B, sospesa nel primo tempo che vedeva in campo Centro Sedia e Moruzzo. Il fatto accaduto sabato pomeriggio ha visto un ragazzo biancorosso accusare forti dolori al petto e altri sintomi di malessere, spingendo i presenti a far intervenire il 118.
Ecco quando ha ricostruito e deciso il giudice sportivo sull'episodio.

Letti gli atti di gara con relativi supplementi e allegati.

Sentito appositamente il direttore di gara. 
Rilevato che, in particolare, al minuto 31 del primo tempo la partita veniva sospesa perché un calciatore della società ospite, pur non avendo subito alcuno scontro di gioco, si accasciava al suolo accusando forti dolori al petto, fatica nella respirazione e formicolii acuti alle gambe e ad un braccio al punto da dover essere immediatamente soccorso da un medico presente tra il pubblico.
Rilevato inoltre che, atteso il peggioramento delle condizioni del calciatore, veniva contattato il Pronto Soccorso (118) che prontamente interveniva in loco con proprio personale e un'autoambulanza all'interno della quale - presso l'impianto e fuori dal campo di destinazione - venivano prestate ulteriori cure mediche al calciatore per circa venti minuti.
Atteso che, alla luce di quanto accaduto, la Società MORUZZO chiedeva all'arbitro di sospendere definitivamente la gara per essere i propri componenti mentalmente provati dall'episodio sopra descritto e non in grado, conseguentemente, di dare seguito alla gara. 
Letta, al riguardo, la specifica dichiarazione della società ospite a firma del proprio capitano e del proprio dirigente accompagnatore opportunamente allegata agli atti di gara.
Preso atto che il direttore di gara ha confermato al sottoscritto l'effettivo turbamento e la viva preoccupazione provocati dall'episodio nei calciatori e nei dirigenti della squadra ospite.
Valutate le circostanze tutte così come descritte negli atti di gara e precisate dal direttore di gara.
Considerate anche le modalità e la durata dell'episodio oggettivamente idonee ad alterare lo stato emotivo dei calciatori avuto riguardo anche all'età degli stessi.
Accertato, pertanto, che l'impedimento al proseguo della gara non è imputabile a nessuno dei partecipanti alla stessa. Considerato il carattere eccezionale dell'evento così come descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n. 4 ultimo comma,del C.G.S.
Per questi motivi delibera la ripetizione della gara in epigrafe trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Udine della Figc per gli adempimenti di competenza e la fissazione di una nuova data.


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  Scritto da La Redazione il 20/10/2016
 

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