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Edizione provinciale di Pordenone


LA SENTENZA - Lovisa e il Pordenone pagano. Senza aver fatto niente

Quasi tremila euro di ammenda per la mancata fideussione da 31 mila euro. La via scelta è stata quella del patteggiamento

Quasi tremila euro per un mancato deposito entro i termini di una fideussione a prima richiesta di 31 mila euro: ecco l'accordo raggiunto tra la Figc da una parte, e il patron Mauro Lovisa e il Pordenone dall'altra. Eppure presidente e club neroverde avevano dalla loro l'avvallo sostanziale della Lega Pro, un saldo contabile attivo e la garanzia bancaria di 600 mila euro regolarmente presentata all'atto dell'iscrizione al campionato 2014-2015. 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pordenone Calcio Srl), Società PORDENONE CALCIO Srl - (nota n. 5953/54 pf16-17 GM/GP/ma del 1.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:
• che la Procura Federale, con atto del 1°.12.2016, ha deferito a qbuesto Tribunale il Sig. Mauro Lovisa, all’epoca del fatto Presidente della Società Pordenone Calcio, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;
• che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);
• che entrambi i deferiti, con separate memorie del 13.02.2017, hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che la Società alla data del 7 luglio 2015 esponeva un saldo contabile attivo, che non vi erano pendenze in corso, né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, che era stata presentata per l’iscrizione al Campionato 2014/2015; e che, conseguentemente, essendo stato tutto ciò accertato dalla stessa Lega Pro che aveva emesso una nota al riguardo, la fideiussione bancaria di cui al Punto A/5 della normativa sugli adempimenti non era dovuta e per questo non era stata depositata; considerato: che prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.      

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mauro Lovisa e la Società Pordenone Calcio Srl, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Mauro Lovisa, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), convertita nella sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Pordenone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)”]; Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico del Sig. Mauro Lovisa; - ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Pordenone Calcio Srl.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

                                                                   

                                                                       ********

 

Il Pordenone, in una nota odierna sulla questione, precisa: 

In merito al comunicato ufficiale n. 56 del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato in data 22 febbraio 2017, il Pordenone Calcio precisa – contrariamente a quanto erroneamente riportato – di aver presentato regolarmente la fideiussione necessaria per l’iscrizione al campionato di serie D 2015/2016 (nei giorni successivi la società è stata ripescata in Lega Pro). Fideiussione finalizzata con l’istituto di credito Banca Popolare di Vicenza e allegata alla domanda di iscrizione (tramite PEC) in data 10 luglio 2015 alle 17.20 oltre che poi spedita – mezzo corriere, in originale cartaceo – con tutta la documentazione richiesta dalla normativa.

L’oggetto reale del deferimento era invece la mancata presentazione entro i termini della dichiarazione di assenza di vertenze, posizioni debitorie e saldi negativi emessa dalla Covisoc in data 07/07/2015. Un documento, però, che era già in possesso del Comitato Interregionale e della LND in quanto presenti tra i destinatari della citata comunicazione della Covisoc. L’invio al Dipartimento Interregionale e alla Covisod è stato comunque regolarizzato nei giorni successivi.

L’avvocato Eduardo Chiacchio, incaricato dalla società, si sta adoperando con il Tribunale Federale Nazionale affinchè vi sia un’errata corrige al comunicato n. 56 pubblicato ieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 23/02/2017
 

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