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Edizione provinciale di Gorizia


FIGC A2 - Leon Bianco, ricorso respinto. E il malessere aumenta

Il club di Cormons si era rivolto alla Corte d'appello a causa di tre squalifiche di suoi tesserati ritenute basate su un rapporto arbitrale non veritiero...

Niente da fare. Il Leon Bianco B non è riuscito a smuovere la Corte d'appello territoriale regionale, che ha respinto il ricorso presentato dal club con base a Cormons per cancellare o ridurre le giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo a tre tesserati della propria squadra. Il Leon Bianco ha provato a confutare il referto arbitrale anche attraverso le dichiarazioni rilasciatele da componenti della formazione avversaria del Tagliamento, che avrebbero contribuito così a smentire la ricostruzione fornita dal direttore di gara. Tutto inutile per la Corte, che si è richiamata a similari decisioni già assunte in casi simili. 

RECLAMO dell’ AMATORI CALCIO LEON BIANCO CORMONS (Campionato Amatori – A2) in merito al provvedimento del GST che ha disposto la squalifica dei calciatori TOMMASINI Raffaele, SKOCAJ Marco, MARAN Andrea (in c.u. n. 51 dd. 08.02.2017)


Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 51 dd. 08.02.2017 il G.S.T. disponeva ai sensi dell’art.19, punto 1 e 4, lett. a),b) CGS la squalifica:
- per sei giornate a carico del calciatore TOMMASIN Raffaele dell’AMATORI CALCIO LEON BIANCO CORMONS “per aver spinto il portiere avversario facendolo ricadere a terra mentre questi si rialzava dopo aver subito una carica irregolare da parte dello stesso calciatore durante un'azione di gioco. Subito dopo spingeva a terra un altro calciatore avversario che si era avvicinato per prestare soccorso al portiere dandogli, oltre alla spinta, una ginocchiata sul petto mentre questi rovinava al suolo. Le suddette condotte non comportavano, comunque, serie conseguenze in danno ai calciatori colpiti, tanto che non si rendeva necessario in entrambi i casi l'intervento del massaggiatore. Infine rifiutava di lasciare il terreno di gioco protestando platealmente e allontanandosi solo in seguito all'intervento del capitano della propria squadra come richiesto dal direttore di gara.”;
- per quattro giornate a carico del calciatore SKOCAJ Marco dell’AMATORI CALCIO LEON BIANCO CORMONS “per aver protestato con veemenza nei confronti dell'arbitro correndo per circa trenta metri verso quest'ultimo e proferendo al suo indirizzo un'espressione ingiuriosa e più espressioni blasfeme. Dopo la notifica del provvedimento continuava a protestare proferendo ingiurie non solo verso l'arbitro ma anche nei confronti di un calciatore avversario.”;
- fino al 07.03.2017 a carico dell’allenatore MARAN Andrea dell’AMATORI CALCIO LEON BIANCO CORMONS “perché allontanato dal terreno di gioco per reiterate e plateali proteste nei confronti dell'arbitro, usciva dal recinto di gioco e dalla tribuna continuava a protestare proferendo espressioni minacciose e ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara.” Con tempestivo reclamo la società impugnava tali decisioni affermando che “il direttore di gara abbia dichiarato e alterato la verità dei fatti” e offrendo, a supporto, una dichiarazione della squadra avversaria la quale si limita a sostenere che la gara si è svolta sul binario della correttezza senza sconfinare in episodi violenti e/o antisportivi.  
Il reclamo non è ammissibile per l’inossidabile principio per cui ex art. 35.1.1 CGS “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Nell’ipotesi, infatti, la società ha fondato il proprio reclamo su valutazioni soggettive volte a negare genericamente la verità del rapporto arbitrale quando, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce dei regolamenti processuali la mera negazione del fatto refertato (che, nel caso di specie, è stato chiaramente ed analiticamente descritto dall’arbitro) non costituisce motivazione idonea, mentre ex art. 33, co. 6 C.G.S., “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Per mero fine illustrativo, la CSA osserva che l’allegazione di dichiarazioni e testimonianze (anche se provenienti da componenti di squadre avversarie) a supporto della tesi difensiva incompatibile con il testo a referto, non è di per sé idonea a superare la portata della norma sopra richiamata.
In ogni caso, la sanzione inflitta all’allenatore sarebbe rimasta inammissibile in forza della norma di cui all’art. 45 co.3 lett. b CGS. Ex art. 33 co. 13 C.G.S. “Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.”
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. così dispone: - dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della tassa reclamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 22/02/2017
 

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