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Edizione provinciale di Gorizia


IL CASO - Giovani in campo, rissa in tribuna: doppio 0-3 a tavolino

Il Giudice sportivo territoriale ha ricostruito quanto avvenuto nella gara dei Giovanissimi Sperimentali tra San Luigi e Ronchi sospesa a metà ripresa per un parapiglia avvenuto tra sostenitori-genitori di entrambe le formazioni e durato alcuni minuti. Una partita a porte chiuse per i giuliani e i bisiachi. Squalifiche per Rettura e Battistutta

Clamoroso: la gara dei Giovanissimi sperimentali tra San Luigi e Ronchi del 4 aprile, sospesa sullo 0-0 al 20' della ripresa, è da considerarsi persa 0-3 a tavolino da entrambe le squadre. 
Lo ha deciso il Giudice sportivo territoriale punendo la "rissa" tra opposti sostenitori avvenuta in tribuna: il comportamente dei tifosi e genitori ha condizionato i ragazzi delle due squadre, che avevano chiesto agli "adulti" di smetterla. 
Inoltre, sono stati puniti con squalifiche fino al 20 maggio l'accompagnatore e l'allenatore della formazione ospite, espulsi dall'arbitro e protagonisti di vibrate proteste. Il primo, inoltre, è stato visto dall'arbitro "istigare" in tribuna sostenitori del Ronchi, prima che scoppiasse il parapiglia.
Ecco i fatti ricostruiti dal Giudice sportivo territoriale e la decisione presa su una brutta pagina di calcio giovanile, che con il calcio giovanile, anzi, non dovrebbe avere nulla a che vedere.  


Gara del 2/ 4/2017 SAN LUIGI CALCIO – RONCHI CALCIO


Nella seduta del 05.04.2017, questo Giudice Sportivo Territoriale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti in merito alla gara A.S.D. SAN LUIGI CALCIO – A.S.D. RONCHI CALCIO del 02.04.2017, valevole per il torneo Giovanissimi Fascia B, Girone “A1”, sospesa dall’arbitro al 22’ del 2° tempo con il risultato di 0-0, a seguito di una sorta di rissa, avvenuta in tribuna fra i sostenitori delle due opposte fazioni e che aveva innervosito e preoccupato i calciatori in campo. Questo giudice sportivo territoriale si era, altresì, riservato di decidere, a conclusione degli accertamenti, circa i provvedimenti da adottare in relazione ai fatti che hanno determinato la sospensione della gara nonché nei confronti del dirigente accompagnatore ufficiale e dell’allenatore del Ronchi Calcio, entrambi allontanati dal recinto di gioco dall’arbitro, prima della sospensione stessa. Al fine di accertare più compiutamente i fatti verificatisi verso la fine del citato incontro, questo giudice disponeva l’audizione dell’arbitro, che ha avuto luogo in data 10.04.2017, a Trieste.

GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Dal rapporto dell’arbitro e da quanto dichiarato dallo stesso nel corso dell’audizione, è emerso quanto segue. La gara in questione si era svolta regolarmente senza che si fossero verificati particolari episodi rilevanti ai fini disciplinari prima del 19’ del 2° tempo, ad eccezione di un allontanamento dal recinto di gioco adottato dall’arbitro (di seguito d.d.g.) al 16’ del 1° tempo nei confronti del dirigente accompagnatore ufficiale del Ronchi Calcio, sig. Rettura Natale perché quest’ultimo, nonostante fosse stato precedentemente richiamato per tre volte, continuava a protestare nei confronti del d.d.g. stesso; il Rettura, all’invito ad uscire rivoltogli dal d.d.g., si rifiutava, entrava sul terreno di gioco per 3- 4 metri fino ad arrivare a brevissima distanza dallo stesso e poneva in essere un atteggiamento aggressivo ed irriguardoso verso l’arbitro, urlando e facendolo indietreggiare.
Al 19’ del 2° tempo, il d.d.g. concedeva un calcio di rigore a favore della squadra del San Luigi Calcio; il calciatore n. 10 del Ronchi Calcio, Trevisan Andrea protestava nei confronti dell’arbitro in modo irriguardoso, motivo per cui veniva espulso. A questo punto, l’allenatore del Ronchi Calcio, sig. Battistutta Fulvio Valentino, nonostante fosse stato anche lui precedentemente richiamato più volte, protestava animatamente nei confronti del d.d.g. urlando, motivo per cui veniva allontanato dal recinto di gioco; il Battistutta si rifiutava però anche lui di uscire ed entrava sul terreno di gioco per 3- 4 passi, con atteggiamento minaccioso verso il d.d.g., urlandogli espressioni irriguardose e facendolo indietreggiare. Poiché il predetto allenatore persisteva nel non voler abbandonare il campo nonostante gli inviti rivoltigli in tal senso dal d.d.g., quest’ultimo chiamava il capitano del Ronchi e lo invitava ad attivarsi al fine di far eseguire la sua decisione. Soltanto a seguito dell’intervento del capitano del Ronchi, il sig. Battistutta usciva dal recinto di gioco.

A seguito del verificarsi dei sopradescritti fatti accaduti in campo e dell’allontanamento dell’allenatore del Ronchi, il d.d.g. si avvedeva che sulla tribuna si stava accendendo una sorta di rissa fra 12 – 13 persone delle due opposte fazioni, contraddistinta da spintoni ed urla; in mezzo a tale rissa il d.d.g. notava il sig. Rettura Natale, dirigente accompagnatore ufficiale del Ronchi precedentemente allontanato, nel mentre stava istigando alcuni sostenitori ospiti. Tale sorta di rissa, durata circa 3 minuti, innervosiva e preoccupava i calciatori in campo di entrambe le squadre; gli stessi calciatori si precipitavano sotto la rete di recinzione, di fronte alla tribuna, invitando ad alta voce i propri genitori/sostenitori a cessare da tale comportamento e cercando di calmarli; i ragazzi dicevano testualmente: “Basta! Smettetela!” E per attirare l’attenzione scuotevano la rete di recinzione. Invitati i ragazzi a riprendere il gioco, l’arbitro notava però che gli stessi erano scossi e preoccupati e dicevano che non aveva più senso continuare a giocare. Considerati il clima di tensione e lo stato d’animo dei giovanissimi calciatori in campo, il d.d.g. decideva di sospendere la gara, emettendo il triplice fischio. Il d.d.g. ha voluto precisare, nel corso della sua audizione, che durante la gara ed in particolare nel momento della rissa, non si erano verificate scorrettezze fra i calciatori in campo, i quali, dopo il triplice fischio, si erano salutati, stringendosi la mano, ed avevano salutato anche lui.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

1) Comportamento dei Signori Rettura Natale e Battistutta Fabio Valentino. Da quanto emerge dagli atti, i signori Rettura Natale e Battistutta Fulvio Valentino, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale ed allenatore del Ronchi Calcio, erano stati allontanati dal recinto di gioco, nell’ordine al 16’ del 1° tempo ed al 19’ del 2° tempo, per reiterate proteste; successivamente avevano tenuto comportamento irriguardoso verso il giovane arbitro e si erano rifiutati di uscire dal recinto di gioco; per far uscire il Battistutta era stato necessario l’intervento del capitano, sollecitato in ciò dall’arbitro. Inoltre, il sig. Rettura era stato individuato dall’arbitro nel mentre, posizionato in tribuna, istigava i sostenitori ospiti in quella sorta di rissa verificatasi nella tribuna stessa dopo il 19’ del 2° tempo, in cui era stato concesso un calcio di rigore al San Luigi Calcio e successivamente era stato allontanato l’allenatore del Ronchi sig. Battistutta. Non vi è dubbio che le condotte poste in essere dai predetti tesserati del Ronchi Calcio si pongono in contrasto con la funzione educativa che un dirigente di società dilettantistica ed un allenatore di squadre giovanili dovrebbero esplicare verso giovanissimi calciatori dell’età di 13-14 anni come quelli scesi in campo nella gara suindicata. Non si può non osservare che nella fattispecie sia stato dato ai ragazzi un netto segno di inosservanza delle regole e di mancato rispetto dell’autorità (l’arbitro), incompatibili con il principio di correttezza di cui all’art. 1bis, punto 1, del C.G.S. e che ispira lo spirito sportivo.

2) Sospensione della gara Dagli atti si evince, altresì, che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra del San Luigi al 19’ del 2° tempo, l’espulsione del calciatore n. 10 del Ronchi Calcio e il sopradescritto comportamento tenuto dall’allenatore del Ronchi Calcio nei confronti del d.d.g., si accendeva in tribuna una “sorta di rissa” (così definita dall’arbitro) che coinvolgeva 12-13 persone delle due opposte fazioni, caratterizzata da spintoni ed urla; si osserva che tale deplorevole comportamento delle persone del pubblico, durato circa 3 minuti, aveva preoccupato ed innervosito i ragazzi tanto da far perdere loro la voglia di continuare a giocare e di non aderire all’invito dell’arbitro a riprendere il gioco. Considerato lo stato d’animo dei ragazzi causato dal sopradescritto comportamento dei genitori/sostenitori, il d.d.g. decideva di sospendere l’incontro. Si fa presente che, secondo autorevoli pronunce degli organi di giustizia sportiva della FIGC, in presenza di rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata. Tutto ciò premesso, entrambe le Società vanno ritenute quindi responsabili della mancata regolare conclusione della gara per la rissa verificatasi in tribuna e, pertanto, ne devono rispondere oggettivamente così come previsto dall’art. 4, punto 3. C.G.S.


IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE:

1) delibera, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. b), la punizione sportiva della perdita della gara SAN LUIGI CALCIO – RONCHI CALCIO, valevole per il torneo regionale Giovanissimi Fascia B, con il punteggio di 0 – 3 nei confronti di entrambe le Società (San Luigi Calcio e Ronchi Calcio);
2) delibera, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. d) C.G.S. nei confronti dell’A.S.D. SAN LUIGI CALCIO e dell’A.S.D. RONCHI CALCIO l’obbligo di disputare una gara interna del torneo regionale Giovanissimi Fascia B a porte chiuse (la prossima in calendario);
3) inibisce fino al 20.05.2017, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., il sig. RETTURA Natale, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Ronchi Calcio;
4) squalifica fino al 20.05.2017, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S., il sig. BATTISTUTTA Fulvio Valentino, allenatore dell’A.S.D. Ronchi Calcio.


@RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 20/04/2017
 

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