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Edizione provinciale di Gorizia


IL CASO - Ruffini, 4 anni di squalifica per l'aggressione all'arbitro

Durante la gara Leon Bianco B-Udine United, valida per il campionato Figc della A2. Il match era stato sospeso e poi erano intervenuti i Carabinieri di Cormons. Il conto per il club isontino alla fine potrebbe essere molto salato


Quattro anni, anzi, di più: è questa la pesantissima squalifica comminata dal Giudice sportivo territoriale al giocatore del Leon Bianco B, Gabriele Ruffini, ritenuto responsabile di aver aggredito il direttore di gara della partita disputatasi a Cormons tra la locale squadra Amatoriale e l'Udine United, gara valida per il campionato di A2 degli Amatori Figc. In particolare, il Ruffini - nella ricostruzione della giustizia sportiva - ha preso per il collo il direttore di gara, colpendolo inoltre con una sberla (o un pugno) al volto.
In seguito all'episodio, il fischietto decretava la sospensione dell'incontro, per poi pretendere e ottenere che venissero chiamate le forze dell'ordine, cosa avvenuta con l'intervento dei locali Carabinieri
Il giudice sportivo ha squalificato Ruffini fino al 30 giugno 2021, ma non è stata la sola sanzione comminata al Leon Bianco, per il quale il conto alla fine potrebbe essere decisamente più salato, sia perché bisognerà chiarire il comportamento di una persona che - secondo l'arbitro - si sarebbe qualificata ai Carabinieri come presidente della società, sia perché nel provvedimento si mette in moto il meccanismo amministrativo che può far scattare le sanzioni previste dal regolamento che intende scoraggiare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara. 

Il Leon Bianco aveva già contestato l'operato dell'arbitro e questo episodio rischia di risultare la classica goccia che fa traboccare il vaso, spingendo il sodalizio isontino a lasciare il calcio Amatoriale targato Figc.
Insomma, la vicenda probabilmente riserverà ulteriori sviluppi. 
Qui di seguito, ecco quanto ha ricostruito e deciso il Giudice sportivo territoriale. 

GARA: AMATORI LEON BIANCO B – UDINE UNITED RIZZI CORMOR
IL G.S.T.
-
A scioglimento della riserva di cui alla delibera dd. 17.05.2017 di cui al C.U. n. 69 del 17.05.2017 il cui contenuto è da considerarsi qui integralmente richiamato.
- Letti il referto di gara, il relativo supplemento e gli allegati tutti ivi compresa la documentazione medica relativa prodotta dall’arbitro.
- Esperiti i necessari approfondimenti con apposita audizione del Direttore di Gara presso gli uffici dello scrivente in data 19.05.2017.
- Accertato pertanto, all’esito di quanto sopra, che:
 Al 32’ del 1°T, a seguito di un calcio di rigore accordato alla squadra ospite, il calciatore Luca Brumat con il numero 3 della squadra Leon Bianco, protestava animatamente gesticolando e arrivando a circa 10 cm dal volto dell’arbitro proferendo un’espressione ingiuriosa all’indirizzo di quest’ultimo e veniva, di conseguenza, espulso dall’arbitro.
 Mentre il giocatore suddetto si avviava senza ulteriori proteste verso gli spogliatoi il calciatore Gabriele Boi con il n. 7 della squadra Leon Bianco si avvicinava a sua volta all’arbitro protestando nei suoi confronti proferendo un’espressione ingiuriosa e ne colpiva, senza violenza ma intenzionalmente, il braccio destro - ancora sollevato nell’atto di mostrare il cartellino rosso – spingendolo dal basso verso l’alto e costringendo il direttore di gara a indietreggiare di qualche passo per mantenere l’equilibrio.
 Di conseguenza anche il sig. Gabriele Boi veniva espulso; alla notifica del provvedimento lo stesso protestava platealmente proferendo un’ulteriore espressione ingiuriosa verso l’arbitro, per poi allontanarsi senza resistenze di sorta.
 Al ristabilirsi delle condizioni per poter proseguire il gioco il calcio di rigore veniva battuto e concretizzato della squadra ospite.
 Dopo circa 10/15” dalla ripresa del gioco, il calciatore Gabriele Ruffini con il n. 11 della squadra Leon Bianco, da circa venti metri di distanza, protestava anch’egli nei confronti dell’arbitro in relazione all’episodio sopra descritto proferendo al suo indirizzo, a gran voce, espressioni ingiuriose.
 L’arbitro fermava, pertanto, il gioco e provvedeva a espellerlo notificandogli il provvedimento dalla suddetta distanza. Il calciatore, a quel punto, di dirigeva con uno scatto verso il direttore di gara e, di slancio, lo spingeva appoggiandogli con forza entrambe le mani sul petto. L’arbitro, per effetto della spinta, indietreggiava di qualche metro pur riuscendo a non perdere l’equilibrio.
 Immediatamente dopo il sig. Ruffini si avvicinava nuovamente all’arbitro e, afferrato il collo di quest’ultimo sotto il mento, da davanti, con la mano sinistra, stringeva la presa con le dita imprimendo una forza dal basso verso l’alto - a voler sollevare l’arbitro da terra – arrecandogli così un forte dolore.
 Con la mano sinistra così stretta al collo dell’arbitro, sferrava poi a questi un colpo violento con la mano destra sulla parte sinistra del volto provocandogli dolore alla mandibola.
 L’arbitro, divincolatosi dal calciatore – che provvedeva ad allontanarsi senza ulteriori azioni – , poneva fine alla gara non sentendosi più in condizioni psico/fisiche per poterla proseguire a seguito di quanto accaduto.
 Nelle more di quanto descritto nessun calciatore, né alcuno dei dirigenti presenti, interveniva a protezione del direttore di gara verso il quale, al contrario, il dirigente accompagnatore della società AMATORI LEON BIANCO B sig. Fabrizio Mucchiut rivolgeva espressioni irriguardose mentre questi, insieme con i calciatori di entrambe le squadre, si apprestava a rientrare verso gli spogliatoi.
Una volta arrivato nei pressi degli spogliatoi, inoltre, il direttore di gara notava una persona non identificata entrare nel recinto di gioco dalle tribune attraverso un cancello aperto; tale persona si dirigeva rapidamente verso il direttore di gara e gli impediva di proseguire il rientro spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa 2 metri accompagnando tale azione con espressioni ingiuriose e minacciose.
 Invitata ad uscire dal recinto di gioco dall’arbitro, la persona non identificata reiterava le minacce al che l’arbitro richiedeva assistenza da parte dei dirigenti e dei capitani presenti perché venissero allertate le forze dell’ordine. Tale assistenza veniva prestata all’arbitro dal dirigente accompagnatore della squadra ospite il quale offriva il proprio telefono cellulare all’arbitro perché chiamasse personalmente le forze dell’ordine.
 Pochi minuti dopo l’arbitro riusciva ad entrare negli spogliatoi per uscirne, poi, accompagnato dalla forze dell’ordine (Carabinieri) nel mentre intervenute.
 Le stesse forze dell’ordine, una volta fuori dal recinto di gioco e dietro richiesta del direttore di gara, provvedevano ad identificare la persona di cui sopra la quale, nel fornire le proprie generalità, dichiarava di essere il presidente della società AMATORI LEON BIANCO B.
 L’arbitro, una volta lasciato il campo di gioco, proseguiva verso gli uffici delle forze dell’ordine come da richiesta di quest’ultimi per ivi sottoscrivere il verbale di intervento redatto dai carabinieri.
 Si dirigeva, infine, presso il pronto soccorso di Cividale dove, a seguito di visita medica, gli veniva redatto verbale con diagnosi di cinque giorni e invito a presentarsi il giorno seguente presso l’ospedale di Udine per eseguire ulteriori accertamenti specialistici cui, in effetti, si sottoponeva come indicato.
- Accertato in particolare, pertanto, che in relazione alla condotta adottata dal calciatore sig. Gabriele Ruffini si configurano gravi atti di violenza nei confronti del direttore di gara, tali da aver comportato la sospensione definitiva della gara, la necessità dell’intervento delle forze dell’ordine nonché la necessità per l’arbitro di rivolgersi ai presidi sanitari per le conseguenze fisiche patite e da quest’ultimi certificate.
- Considerato, inoltre, che tale condotta, così come da dinamica risultante dagli atti di gare e relativi allegati, non ha comportato danni ancora più seri in ordine alla salute del direttore di gara per una mera circostanza fortunosa. - Visti gli artt. 1 bis; 4; 16; 17; 18; 19 e 29 del C.G.S.,
P.Q.M. Dispone:
- la perdita della gara a carico della società AMATORI LEON BIANCO B con il risultato di 0-3 in favore della UDINE UNITED RIZZI CORMOR.
- L’ammenda di euro 50,00 a carico della società AMATORI LEON BIANCO B.
- La squalifica per due giornate effettive di gara per il sig. Luca Brumat della società AMATORI LEON BIANCO B.
- La squalifica per quattro giornate effettive di gara per il sig. Gabriele Boi della società AMATORI LEON BIANCO B.
- L’inibizione fino al 30.06.2017 del sig. Fabrizio Mucchiut, dirigente accompagnatore della società AMATORI LEON BIANCO B in occasione della gara in epigrafe.
- La squalifica fino al 30.06.2021 per il sig. Gabriele Ruffini della società AMATORI LEON BIANCO B.
- La trasmissione degli atti di gara, con relativi allegati, alla Procura Federale presso la F.I.G.C. per il tramite della Segreteria della Delegazione provinciale F.I.G.C. per gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni anche in ordine alla posizione della persona non identificata dall’arbitro che alle forze dell’ordine dichiarava essere il presidente della società AMATORI LEON BIANCO B.
- Che, ai sensi dell’ art. 16, comma 4 bis, del C.G.S, la sanzione comminata al sig. Gabriele Ruffini venga considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società (e, quindi, della società AMATORI LEON BIANCO B così come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli Ufficiali di Gara

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 25/05/2017
 

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