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Edizione provinciale di Udine


SECONDA C - Errore sì, ma non "tecnico": il Flumignano vince il derby

Il giudice sportivo non ha accolto la richiesta di ripetere la gara formulata con un ricorso dal Bertiolo. Il 3-1 per i rossoblù è stato quindi omologato. Ecco perché...

Non cambia il risultato del derby Bertiolo-Flumignano, vinto dai rossoblù di Martinelli per 3-1. Lo ha stabilito il giudice territoriale di Gorizia che ha vagliato il reclamo presentato dai bianconeri di casa, che lamentavano la commissione da parte del direttore di gara di un errore tecnico che avrebbe pesantemente condizionato l'esito del match, vale a dire aver annullato il gol segnato da Manuele Noselli sulla ribattutta di un calcio di rigore battuto dallo stesso calciatore, con successiva respinta del portiere ospite Germano Fabro
L'arbitro ha ammesso di essere incorso in uno sbaglio, ma anche che non si era trattato di gol annullato, perché la giacchetta nera aveva già fermato il gioco prima che Noselli calciasse in porta la seconda volta. 
Il giudice sportivo ha concluso che di errore si è trattato, ma non tecnico, non tale quindi da imporre la ripetizione della gara.   

                                                    ******************************

Gara del 5/11/2017 BERTIOLO - FLUMIGNANO 

Con raccomandata spedita il 10 novembre 2017, anticipata da preannuncio di reclamo inviato il 6 novembre 2017, la Società BERTIOLO proponeva formale reclamo in merito alla regolarità dello svolgimento della gara (col Flumignano) valevole per la 9^ giornata del girone di andata del campionato di Seconda categoria, Girone "C", disputatasi a Bertiolo in data 5 novembre e conclusasi con il risultato di 1 - 3. Nello specifico, visto il reclamo proposto dall'A.S. BERTIOLO con il quale si espone che:
- il regolare svolgimento della gara sarebbe stato viziato da un errore tecnico commesso dall'arbitro all'inizio del secondo tempo regolamentare;
- l'arbitro infatti avrebbe annullato una rete che veniva realizzata dal calciatore Manuele NOSELLI dell'A.S. BERTIOLO su ribattuta, dopo che il portiere della S. S. FLUMIGNANO aveva respinto il calcio di rigore che era stato battuto dallo stesso giocatore incaricato al tiro Manuele NOSELLI;
- la Società A.S. BERTIOLO contestava immediatamente la decisione dell'arbitro facendo notare allo stesso il suo presunto errore tecnico;
- tuttavia il direttore di gara non convalidava la rete realizzata dal calciatore dell'A.S. BERTIOLO Manuele NOSELLI;
- la Società A.S. BERTIOLO ritiene che l'arbitro non abbia correttamente applicato l'interpretazione della regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio nella quale interpretazione si afferma che: "l'incaricato dell'esecuzione di un calcio di rigore respinto da un palo della porta, avrebbe ripreso il pallone, non prima di essere toccato da un altro calciatore, realizzando così una rete irregolare";
- per questo motivo, per supposto errore tecnico dell'arbitro, la Società A. S. BERTIOLO chiede in via principale che venga dichiarato ammissibile il presente ricorso e in via subordinata che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto.

Il G.S.T. preso in esame il rapporto e il supplemento di rapporto dai quali si evince che:
- l'arbitro al 19º minuto del 2º tempo assegnava un calcio di rigore in favore della Società A. S. BERTIOLO;
- il calciatore Manuele NOSELLI dell'A. S. BERTIOLO si identificava come colui che era incaricato di tirare il calcio di rigore;
- dopo che l'arbitro fischiava per consentire l'esecuzione del calcio di rigore, il calciatore Manuele Noselli dell'A. S. BERTIOLO tirava regolarmente il calcio di rigore assegnato alla sua squadra;
- il calcio di rigore veniva parato e quindi il pallone veniva respinto dal portiere Germano FABRO della S. S. FLUMIGNANO;
- sulla respinta del portiere il calciatore Manuele NOSELLI dell'A. S. BERTIOLO riprendeva il pallone senza che nessun altro calciatore l'avesse toccato;
- nel momento esatto in cui il calciatore Manuele Noselli dell'A. S. BERTIOLO riprendeva il pallone, l'arbitro fischiava immediatamente per interrompere il gioco prima che il calciatore stesso avesse la possibilità di giocare nuovamente il pallone; 
- il calciatore Manuele NOSELLI dell'A. S. BERTIOLO, dopo il fischio dell'arbitro, calciava comunque il pallone che finiva in rete;
- il pallone entrava in rete perché tutti i calciatori erano già fermi in conseguenza del fischio emesso dall'arbitro ben prima che il pallone fosse stato giocato nuovamente dal calciatore Manuele NOSELLI dell'A. S. BERTIOLO;
- l'arbitro non convalidava la rete segnata dal calciatore poiché il gioco era già fermo e assegnava quindi un calcio di punizione indiretto a favore della Società S. S. FLUMIGNANO;
- l'arbitro si rendeva conto dell'errore da lui stesso commesso solamente alcuni minuti dopo che il gioco era stato ripreso grazie al calcio di punizione indiretto che era stato assegnato e regolarmente battuto dalla Società S. S. FLUMIGNANO.
Considerato che:
- le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili, a meno che l'arbitro, riconoscendo l'errore commesso, non cambi la sua decisione, sempre che il gioco non sia stato ripreso o, a seconda dei casi, la gara non sia stata terminata;
- nel caso preso in esame, nonostante che la Società A. S. BERTIOLO avesse contestato all'arbitro il presunto errore nell'immediatezza del fatto, l'arbitro non ha modificato la propria decisione;
- ai sensi dell'art. 29, comma 3 del C.G.S., come richiamato dall'art. 46, dal giudizio del Giudice Sportivo sono esclusi i fatti che investono decisioni di natura tecnica adottati in campo dall'arbitro, oltre a quelli devoluti all'esclusiva discrezionalità dello stesso;
- l'arbitro in questo caso ammette l'errore commesso a causa di una sua non corretta applicazione della regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio che riguarda la procedura da seguire nell'esecuzione di un calcio di rigore e le relative infrazioni e sanzioni da applicare qualora la procedura non venga rispettata;
- tuttavia è palese che l'arbitro non abbia negato la segnatura di una rete della Società A. S. BERTIOLO, poiché la stessa è stata realizzata dal calciatore Manuele NOSELLI quando il gioco era già fermo a causa del fischio emesso prima dall'arbitro ancorché, per sua stessa ammissione, in modo erroneo ai fini del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- appare perciò evidente che l'errore dell'arbitro, da lui ammesso, non abbia di fatto privato la squadra A. S. BERTIOLO della segnatura di una rete;
- inoltre, anche se l'arbitro si fosse accorto immediatamente dell'errore e conseguentemente avesse cambiato la sua decisione, a norma del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo quanto previsto della regola 8, avrebbe al massimo dovuto riprendere il gioco con una propria rimessa lasciando cadere il pallone nel punto in cui si trovava al momento in cui il gioco è stato da lui erroneamente interrotto, a meno che il gioco non sia stato interrotto quando il pallone si trovava all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro avrebbe dovuto effettuare la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto;
- per quanto detto fino a qui l'errore fatto dall'arbitro e da lui ammesso è da annoverarsi tra i possibili errori umani, che l'arbitro può commettere durante la direzione di una gara, che però non può essere assolutamente considerato così determinante da inficiare il regolare svolgimento della gara in oggetto, allo stesso modo in cui una partita non si possa dire inficiata nel suo regolare svolgimento dall'errore di un calciatore che manca di segnare una facile rete a porta vuota;
- risulta perciò fondato ai fini del Regolamento del Giuoco del Calcio il reclamo proposto dalla Società A. S. BERTIOLO in quanto l'arbitro ha ammesso di aver commesso un errore nell'applicare il Regolamento stesso; tuttavia il reclamo non può essere accolto ai fini della valutazione del regolare svolgimento della gara in quanto l'arbitro ha spiegato in maniera chiara quali sono state nel frangente le sue decisioni.

P.Q.M. - dichiara la parziale ammissibilità del reclamo e per tale motivo dispone la restituzione alla Società A. S. BERTIOLO della tassa di reclamo;
- omologa la gara A. S. BERTIOLO - S. S. FLUMIGNANO con il risultato conseguito al termine dell'incontro: A. S. BERTIOLO - S. S. FLUMIGNANO 1 - 3;
- conferma tutte le decisioni disciplinari assunte dall'arbitro durante l'incontro.

 @RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 22/11/2017
 

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