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Edizione provinciale di Udine


FIGC A1 - L'arbitro si sente minacciato, ma la minaccia non c'era...

Il giudice sportivo ritiene eccessiva la decisione di sospendere Pasian di Prato - Fagagna. La partita andrà ripetuta

Pasian di Prato - Fagagna valida per la A1 degli Amatori Figc dovrà essere ripetuta. Lo ha stabilito il Giudice sportivo della Delegazione di Udine dopo una minuziosa e scrupolosa ricostruzione dell'accaduto e una attenta valutazione anche critica dell'operato del direttore di gara (oltre che dei calciatori) che lo scorso 16 dicembre, sentendosi minacciato da alcuni giocatori della formazione di casa, aveva sospeso l'incontro quando ormai il primo tempo era agli sgoccioli. 
Il Giudice sportivo ha ritenuto che invece non ci fossero gli estremi per assumere una decisione così drastica. 

Riportiamo di seguito integralmente quanto contenuto nel comunicato ufficiale della Delegazione di Udine in merito a Pasiano di Prato - Fagagna. 

 A scioglimento della riserva della Delibera di cui al C.U. 33 del 22/12/2017
 Letti gli atti di gara con relativi allegati e supplementi;
 Assunte le ulteriori informazioni e precisazioni rese dall'arbitro nell'audizione all'uopo disposta in data 20.12.2017 presso la sede del presente Ufficio alla presenza del referente Aia;
 Espletati tutti gli accertamenti di competenza del sottoscritto Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui lo stesso può disporre nei limiti di quanto consentito dalle norme dell'Ordinamento Sportivo;
 Accertato, sulla scorta di quanto sopra, che:
 Nella fase preparatoria della gara e in occasione dell’ammonizione di un calciatore della squadra di casa, un numero limitato di sostenitori della squadra del Pasian di Prato rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro;
 al 47’ del primo tempo, in occasione di uno scontro di gioco ritenuto fortuito dall’arbitro, uno dei due calciatori coinvolti, e più precisamente il sig. Massimo Colledà con la maglia n.7 del Pasian di Prato, protestava nei confronti del Direttore di Gara – nel frattempo avvicinatosi per sincerarsi delle condizioni dei due calciatori interessati - rivendicando di aver subito un fallo nell’area di rigore avversaria;
 nel protestare proferiva espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro venendo da quest’ultimo solamente ammonito;
 Il Colledà, insieme ad altri cinque o sei compagni di squadra, si avvicinava all’arbitro per seguitare nelle proteste mentre l’arbitro indietreggiava verso l’area di porta;
 A questo punto il Colledà spintonava l’arbitro posandogli entrambe le mani sul petto senza, tra l’altro, provocarne la caduta e nemmeno la perdita dell’equilibrio. L’arbitro non faceva in tempo a notificargli il provvedimento di espulsione;
 Invitato anche dai propri compagni di squadra, infatti, lo stesso Colledà si allontanava prontamente dall’arbitro e correva verso l’uscita del terreno di gioco senza indugio e senza alcuna ulteriore protesta e/o gesto di minaccia;  Gli altri cinque o sei compagni di squadra seguitavano nelle proteste (invero non precisamente descritte dall’arbitro nemmeno a seguito di precisa domanda in merito) accerchiandolo e costringendo quest’ultimo ad arretrare, a questo punto, fino quasi al cerchio di centrocampo;
 Nelle more, il capitano della Società Amatori Calcio Fagagna, sig. Alessandro Lavia, affiancava costantemente il Direttore di Gara ed esortava i calciatori avversari a desistere dalle proteste.
 Nelle more l’arbitro chiamava il capitano del Pasian di Prato per avere un confronto senza, però, che questi si presentasse al suo cospetto;
 Arrivato all’altezza del centrocampo – trascorsi due minuti dall’interruzione della gara per l’infortunio suddetto - l’arbitro si determinava a sospendere definitivamente la gara ritenendo non vi fossero le condizioni per il suo proseguo sentendosi fisicamente limitato nella sua libertà di movimento e minacciato nella sua sicurezza personale; 
 Nessun ulteriore provvedimento disciplinare di nessun genere veniva assunto dall’arbitro nei confronti di chicchessia;
 A questo punto, dato il triplice fischio, entrambi i dirigenti delle squadre entravano sul terreno di gioco e prendevano in consegna l’arbitro scortandolo dentro gli spogliatoi dai quali usciva, poi, molto dopo senza alcun problema raggiungendo la propria autovettura in compagnia del dirigente accompagnatore della squadra ospitante.
Premesso e considerato, alla luce di fatti come sopra descritti e delle disposizione normative della Giustizia Sportiva, che:
 la direzione della gara e ogni relativa decisione sul campo, ivi compresa la sospensione della gara stessa, è di competenza esclusiva dell’arbitro che l’assume a sua discrezione senza possibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di sindacarne l’operato e/o le motivazioni sottese alle sue decisioni;
 Cionondimeno al Giudice Sportivo il C.G.S. - e in particolare la norma di cui all’art. 17, comma 4, - impone l’onere di valutare i fatti così come riferiti dall’arbitro e di pesarne la gravità non potendosi l’esercizio giurisdizionale esaurirsi in una mera attività di applicazione automatica di sanzioni direttamente conseguenti alle decisioni assunte dall’arbitro secondo la sua interpretazione;
 Compete, pertanto, al Giudice Sportivo individuare i fatti rilevanti nonché il loro inquadramento giuridico con la relativa valutazione di gravità;
 Nel caso di specie la partita è stata sospesa dall’arbitro per aver percepito quest’ultimo un clima di ostilità tale da impedirne il proseguo;
 Invero, nella propria valutazione ex post, al sottoscritto Giudice Sportivo non è dato ravvedere nella rappresentazione dei fatti riferita dal Direttore di Gara elementi di gravità oggettivamente idonea a provocare in un arbitro un turbamento tale da determinarlo a sospendere la gara;
 E’ d’uopo rilevare, infatti, la quasi totale mancanza degli elementi tipici della fattispecie quali minacce all’incolumità dell’arbitro, gesti di violenza propriamente detta, intrusione di soggetti estranei alla gara, mancanza di sostegno al Direttore di Gara o un generale atteggiamento di anarchia da parte dei partecipanti.
 Se è vero, inoltre, che la squadra ospite ha tenuto un comportamento impeccabile, anzi addirittura virtuoso in particolare con il proprio capitano, è altrettanto rilevabile che il comportamento di un numero limitato di componenti della squadra del Pasian di Prato – tra l’altro non sanzionati e nemmeno identificati – seppure censurabile e scomposto non possa aver generato un clima di insicurezza tale da far ascrivere alla Società Ospitante l’integrale responsabilità della sospensione della gara.

P.Q.M.
 Dispone: la ripetizione della gara e la trasmissione degli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale per gli adempimenti di competenza;
 La sanzione disciplinare dell’ammonizione a carico della Società Amatori Calcio Pasian di Prato in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori;
 La squalifica per tre giornate effettive di gara a carico del calciatore sig. Massimo Colledà.

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  Scritto da La Redazione il 29/12/2017
 

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