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Edizione provinciale di Pordenone


PROV. A - Ridotta di 5 mesi la squalifica al tecnico della Tilaventina

Mister Sermattei era stato fermato fino all'inizio di settembre per aver stretto un braccio all'arbitro. La Corte d'Appello ha ritenuto la sua condotta irriguardosa ma non violenta, fermandolo fino al 31 marzo


La Corte sportiva territoriale di Appello del Friuli Venezia Giulia ha ridotto in maniera corposa (che poi sia abbastanza lo si può discutere) la squalifica che il Giudice sportivo di Pordenone aveva inflitto all'allenatore della squadra Juniores della Tilaventina, Graziano Sermattei, fermato in prima istanza fino al prossimo 5 settembre. Il ricorso del club è stato accolto dalla Corte presieduta dall'Avvocato Silvio Franceschinis con un ragionamento che appare ineccepibile. I fatti: durante la gara di campionato del 16 dicembre tra Maniago e Tilaventina, l'arbitro aveva sospeso l'incontro al 20' della ripresa perché l'allenatore ospite, all'esito di un provvedimento di espulsione assunto contro un suo giocatore, si era diretto verso il direttore di gara e l'aveva afferrato al braccio sinistro con "forza", provocando una momentanea sensazione di dolore all'arbitro stesso. Il quale sospendeva la partita, così, senza nessuno sentire e senza tentennamenti. Il giudice sportivo, in prima istanza, ritenne da un lato immotivata la decisione di presa dall'arbitro di concludere il match, ordinandone la ripetizione, e dall'altro qualificò il comportamento del Sermattei come condotta violenta nei confronti del direttore di gara. Ma - ragiona la Corte d'Appello -, se condotta violenta fosse stata, il giudice sportivo avrebbe dovuto non ordinare di rigiocare l'incontro, bensì avrebbe dovuto assegnare la vittoria per 0-3 a tavolino al Maniago. 
Rileggendo l'episodio, la Corte ha ritenuto il comportamento dell'allenatore irriguardoso ma privo della volontà di aggressione e violenza, e da qui ha conseguentemente ridotto la squalifica al 31 marzo. Altra decisione importante è che la Tilaventina non dovrà preoccuparsi di difendersi sul piano amministrativo (ed economico) per un atto di violenza commesso da un suo tesserato nei confronti di un ufficiale di gara.   

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  Scritto da La Redazione il 25/01/2018
 

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