Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Edizione provinciale di Trieste


UNDER 17 - Kras punito per gli insulti ai coloured della Manzanese

Una gara interna a porte chiuse, ma con la sospensione in caso di non recidiva. E un calciatore biancorosso squalificato per 10 turni



Una gara a porte chiuse per il Kras e, segnatamente, durante una partita interna della squadra degli Allievi regionali. E dieci turni di squalifica per un giocatore biancorosso. E' quanto ha stabilito il giudice sportivo, che ha approfondito quanto accaduto durante l'acceso match tra i carsolini e la Manzanese andato in scena a Trebiciano lo scorso 25 novembre e vinto dagli ospiti arancioni per 4-0. A essere presi di mira dal pubblico e dal calciatore avversario sono stati i tre ragazzi di colore schierati dai seggiolai. 
La sanzione della gara a porte chiuse è sospesa per un anno nel quale non dovranno però verificarsi recidive.  

Così scrive nel suo provvedimenti il Giudice sportivo: "a) per quel che riguarda la condotta del pubblico, - negli ultimi dieci minuti della gara, alcuni sostenitori della soc. Kras, posizionati in tribuna, avevano preso di mira i tre calciatori di colore della soc. Manzanese con espressioni comportanti insulti per motivi di razza, ripetute più volte in modo denigratorio; - i predetti insulti venivano chiaramente percepiti dai calciatori in campo e da coloro che erano nel recinto di gioco; - i calciatori ospiti che venivano insultati si lamentavano con l’arbitro per le offese ricevute; - nessun dirigente della squadra locale era intervenuto per far cessare il comportamento discriminatorio tenuto dai sostenitori del Kras;

b) per quel che riguarda la condotta del calciatore n. 18 del Kras, D. K., - dopo la conclusione della gara, nel mentre il predetto calciatore percorreva il tragitto che conduce verso gli spogliatoi, rivolgeva per tre – quattro volte ed a voce alta, con tono denigratorio, ai calciatori di colore della soc. Manzanese espressione comportante offesa per motivi di razza; - i calciatori della soc. Manzanese sentivano chiaramente l’offesa loro rivolta, ma non reagivano né rispondevano; l’insulto proferito più volte dal D. era stato udito oltre che dall’arbitro anche da diversi calciatori che stavano rientrando negli spogliatoi; 

c) l’arbitro ha dichiarato di non aver avuto notizia se qualche dirigente locale si fosse scusato con la soc. Manzanese per i fatti suindicati ed ha aggiunto che la gara, soprattutto nella seconda parte della ripresa, era stata accesa e caratterizzata da diversi falli commessi dai calciatori in campo
". 



 

Print Friendly and PDF
  Scritto da La Redazione il 14/12/2018
 

Altri articoli dalla provincia...



















Vai all'edizione provinciale
Tempo esecuzione pagina: 0,11831 secondi