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Edizione provinciale di Trieste


UNDER 17 - Un mese di squalifica per il capitano del Trieste Calcio

Coretto offensivo nei confronti dell'arbitro al termine del derby con la Roianese. Ammenda per il club biancorosso



Squalifica fino al 4 febbraio per il capitano G.A. del Trieste Calcio Allievi e 400 euro di ammenda alla società biancorossa per qtanto avvenuto al termine del derby Roianese - Trieste Calcio dello scorso 2 dicembre: così ha deciso il Giudice Sportivo Territoriale dopo un supplemento di istruttoria. 
Il giocatore (di colore) del Trieste Calcio e alcuni suoi compagni (non individuati) avevano intonato negli spogliatoi un coretto offensivo nei confronti del direttore di gara, di colore anche lui. Ecco il provvedimento del giudice sportivo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta, del 05.12.2018, visto il rapporto fatto pervenire dall’arbitro relativo alla gara ROIANESE – TRIESTE CALCIO, valevole per il Campionato Under 17 Regionale, Girone “D”, disputatosi ad Opicina (Trieste) in data 02.12.2018 e conclusosi con il risultato di 2 – 2, aveva disposto di soprassedere da ogni decisione relativamente alla condotta tenuta nei confronti del direttore di gara, dopo la fine dell’incontro, negli spogliatoi, dal capitano del Trieste Calcio e da alcuni altri calciatori della predetta società non individuati, avendo ravvisato la necessità di esperire accertamenti in merito all’accaduto.
Pertanto, in data 14.12.2018, il direttore di gara veniva sentito dall’Organo di Giustizia Sportiva.
Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale,
• esaminato quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto e nel corso dell’audizione e rilevato dalla descrizione dei fatti fornita da quest’ultimo che il n. 10 e capitano del Trieste Calcio, G. A. (calciatore di colore), dopo la fine della gara, negli spogliatoi, dava avvio ad un coro rivolto all’arbitro (di colore come lui) e continuava ad intonarlo verso quest’ultimo con l’evidente intento di offenderlo; in tale circostanza, il G. veniva riconosciuto dal direttore di gara per il suo accento;
• rilevato che due – tre compagni di squadra del G., che erano ancora nello spogliatoio, partecipavano al coro iniziato dal G.;
• accertato, altresì, che, durante il coro da loro intonato, i predetti due – tre calciatori del Trieste Calcio proferivano più volte la parola “negro” all’indirizzo dell’arbitro;
• rilevato che i citati calciatori del Trieste Calcio, rendendosi conto che il coro da loro intonato potesse offendere anche il loro capitano, (che come sopraindicato è di colore come l’arbitro) smettevano di cantare, facendo notare al G. questo loro timore;
• rilevato, altresì, che una volta ottenuto l’assenso da parte del G. il coro riprendeva;
• osservato, infine, che l’arbitro, a seguito di tale comportamento dei citati calciatori – come dallo stesso dichiarato - era rimasto profondamente amareggiato soprattutto per il fatto che il promotore del coro nei suoi confronti fosse un ragazzo di colore come lui ed inoltre per il fatto che gli altri calciatori del Trieste Calcio che lo dileggiavano fossero dei ragazzi molto giovani;
• ritenuto, in conclusione, che dal coro intonato dai citati calciatori dopo la fine della gara emerge la loro volontà di denigrare l’arbitro in quanto di colore, e che per i tesserati non identificati, resisi responsabili di tale condotta verso l’arbitro stesso deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, punto 2, C.G.S.) la loro Società e cioè l’A.S.D. Trieste Calcio; P.Q.M.
• delibera di sanzionare il calciatore G. A. (A.S.D. Trieste Calcio) con la squalifica fino al 04.02.2019, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S . (sanzione aggravata in quanto capitano della propria squadra, in base a quanto previsto dall’art. 73 N.O.I..F.)
• delibera di sanzionare, in quanto oggettivamente responsabile, l’A.S.D. TRIESTE CALCIO, con l’ammenda di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 2, C.G.S., per condotta discriminatoria nei confronti dell’arbitro, tenuta nello spogliatoio da alcuni propri calciatori non individuati, dopo la fine della gara. 



 

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  Scritto da La Redazione il 04/01/2019
 

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