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Edizione provinciale di Pordenone


IL CASO - Dima non aveva spinto l'arbitro: squalifica dimezzata

La "precisazione" del direttore di gara consente alla Corte d'Appello regionale di fare lo sconto al portiere del Porcia. Del resto, le immagini dell'episodio parlavano chiaro...



Dimezzata la squalifica comminata al portiere del Porcia, Lorenzo Dima. Dalle 6 giornate inflitte al ragazzo dal Giudice sportivo, siamo passati ai 3 turni di castigo inflittigli dalla Corte di Appello territoriale regionale presieduta dall'Avvocato Franceschinis
Sulla vicenda Friuligol si era già occupato, dimostrando - video alla mano - che la ricostruzione dell'arbitro era quantomeno forzata e non veritiera, per loro meno quando il fischietto accusava Dima di averlo urtato volontariamente con il petto e le spalle, facendolo indietreggiare di un paio di passi. Quel contatto - lo dimostrava il filmato - semplicemente non era mai avvenuto. 
Ora, la Corte di secondo grado, a cui si era appellata la società Porcia, pur ribadendo che l'utilizzo di filmati può essere ammesso per i soli fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema sfuggiti all’arbitro (inoltre, le immagini stesse, devono provenire da "fonte documentata"), ha spiegato che nel supplemento di rapporto l'arbitro ha dichiarato di non essere stato urtato dal Dima, che si è sempre mantenuto a distanza da lui. 
Una marcia indietro, insomma, clamorosa, che ha prodotto il consistente sconto di squalifica. Ne siamo contenti per il bravo portiere del Porcia. 

Ecco, di seguito, il provvedimento completo della Corte di Appello regionale, nonché il video dell'episodio avvenuto durante Rive-Porcia.  

Reclamo n° 11C/2018-19 presentato dalla società S.A. PORCIA (Campionato 1° Categoria, Gir. A) in ordine al provvedimento disciplinare a carico del calciatore DIMA Lorenzo, per fatto verificatosi in occasione della gara RIVE D’ARCANO – S.A. PORCIA (in C.U. N. 85 del 14/02/2019)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 85 del 14.02.2019, il Giudice Sportivo Territoriale disponeva la squalifica per sei gare effettive del calciatore DIMA Lorenzo, tesserato della S.A. PORCIA,
“per essere stato espulso al 18' del 2º tempo perché, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, dapprima sferrava violentemente ripetuti calci contro un palo della porta; perché, invitato a smettere in tale suo comportamento dai sostenitori locali, proferiva nei confronti di questi ultimi epiteti ingiuriosi; perché, successivamente, dopo aver spinto con il petto, da tergo, due calciatori avversari, si dirigeva verso l'arbitro urlando verso lo stesso espressione ingiuriosa; perché, giunto faccia a faccia con il direttore di gara, lo urtava volontariamente con il petto e le spalle facendolo indietreggiare di due passi, ma senza causargli alcuna conseguenza; a seguito, poi, dell'intervento dei calciatori ospiti, si allontanava”.

Avverso il provvedimento e chiedendo la riduzione della sanzione ha presentato reclamo la S.A. PORCIA ammettendo il “comportamento anomalo” dell’interessato, dato dal nervosismo per aver subito un rigore che quasi stava parando, ma evidenziando nel contempo come il comportamento stesso non sarebbe stato né ingiurioso né offensivo verso nessuno, essendosi limitato ai calci ripetuti verso la porta. Veniva altresì fatto riferimento ad un filmato, relativo alla gara, che veniva messo a disposizione; non veniva avanzata istanza di audizione.
Ciò premesso, la C.S.A.T. osserva quanto segue. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta di valutazione della videoregistrazione della gara, giacché ai sensi dell’art. 35, co. 1.4. CGS l’esame e la valutazioni dei filmati (che peraltro devono essere di “documentata provenienza” nonché accompagnati dal contestuale pagamento di una tassa speciale di € 100,00, che si aggiunge a quella prevista per il reclamo) può riguardare i soli fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema sfuggiti all’arbitro, casi tra i quali non rientra certo quello che ci occupa.
Partendo allora dall’assunto per cui l’art. 35 co. 1 CGS impone quale principi irrinunciabili per il buon funzionamento dell’organizzazione della giustizia sportiva il fatto che: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, va dato atto che nel supplemento di rapporto del direttore di gara, acquisito dalla CSAT, si chiarisca la circostanza per cui il calciatore Lorenzo DIMA non ha urtato l’arbitro con il petto e con le spalle, mantenendosi sempre a distanza, pur in un contesto di complessiva confusione e nel quale DIMA è stato inizialmente scambiato con altro calciatore non identificato.
Conseguentemente la sanzione a carico dell’interessato deve essere rideterminata ferme restando tutte le circostanze descritte in atti, con particolare riferimento alla espulsione e alle successive scomposte e reiterate proteste di DIMA, nonché le espressioni ingiuriose da lui proferite nei confronti del direttore di gara. Si ritiene la squalifica di tre giornate effettive, nei cui termini dovrà essere pertanto rideterminata la sanzione.
P.Q.M. la CSAT FVG, in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T., accoglie il reclamo disponendo la riduzione della squalifica a carico del calciatore DIMA Lorenzo, tesserato della S.A. PORCIA, rideterminandola in tre giornate effettive di squalifica. Dispone la restituzione della tassa per il reclamo.



 

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  Scritto da La Redazione il 27/02/2019
 

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