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Edizione provinciale di Pordenone


IL CASO - Nessuno sconto (purtroppo) al Barbeano

La Corte d'Appello rigetta il ricorso del club biancorosso contro i 700 euro di ammenda e la squalifica fino al 9 settembre dell'accompagnatore ufficiale. Disposta invece la trasmissione degli atti alla Procura Federale che potrà svolgere accertamenti sul comportamento dell'arbitro della sfida andata in scena a San Daniele



Nessuno sconto, neppure "mini", al Barbeano (confermati, dunque, i 700 euro di multa) e neppure all'accompagnatore ufficiale Gianfranco Colavitti (inibizione fino al 9 settembre). Lo ha stabilito la Corte sportiva di Appello territoriale e regionale, chiamata in causa dal club biancorosso di patron Campardo, che nel ricorso chiedeva l'annullamento delle sanzioni decise dal Giudice sportivo o, quantomeno, la loro riduzione. 
Niente da fare, nonostante il club pordenonese avesse corredato il ricorso anche da fotografie che ritraevano l'arbitro della sfida di campionato andata in scena a San Daniele al chiosco, intento a consumare una bevanda. La Corte d'Appello ha risentito il direttore di gara per poi deliberare. Quanto deciso sicuramente verrà accolto con delusione dal Barbeano, anche se la vicenda non è chiusa e gli atti verranno trasmessi alla Procura federale che potrà approfondire il comportamento tenuto dall'arbitro del match. 

LA DECISIONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Friuli Venezia Giulia composta dagli Avv.ti Silvio Franceschinis (Presidente), Severino Lodolo (Vice-Presidente) e Luca De Pauli (componente effettivo-estensore), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi il 30.05.2019 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione: 


Reclamo n° 15C/2018-19 presentato dalla società ASD U.S. BARBEANO (Campionato 1° Categoria, Gir. A) in ordine al provvedimento del GST di applicazione della ammenda di euro 700,00 a carico della ASD U.S. BARBEANO e inibizione a carico del sig. Gianfranco COLAVITTI fino al 9.9.2019 (in C.U. n. 122 del 09/05/2019) Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 122 del 09.05.2019, il Giudice Sportivo Territoriale disponeva: 
- l’ammenda di euro 700,00 a carico della Società A.S.D. U.S. BARBEANO, ai sensi dell'art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell'art. 4, punto 3, C.G.S. perché, “dopo il termine dell'incontro, mentre l'arbitro percorreva il tragitto dal terreno di gioco verso gli spogliatoi, circa 15/20 propri sostenitori si ammassavano contro la rete che delimita il recinto di gioco, a circa 2-3 metri di distanza dal direttore di gara; gli stessi si aggrappavano alla rete medesima, tirandola con forza ed urlavano gravi espressioni ingiuriose e minacce nei confronti dell'arbitro medesimo; il sopradescritto comportamento dei citati sostenitori durava per 3-4 minuti durante i quali le suddette persone continuavano a proferire gravissimi insulti e minacce di morte rivolti al direttore di gara nel mentre quest'ultimo raggiungeva lo spogliatoio. Fatta la doccia, il direttore di gara usciva dagli spogliatoi e, vista la situazione creatasi in precedenza, chiedeva al Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. San Daniele Calcio (società ospitante) di accompagnarlo subito alla macchina per poter rientrare a casa; appena varcato il portoncino attraverso il quale si accede dalla zona spogliatoi (interno del recinto di gioco) alla zona della tribuna adibita al pubblico (esterno del recinto di gioco), l'arbitro veniva avvicinato da 3-4 persone, già precedentemente notate da quest'ultimo nel gruppo dei sostenitori del Barbeano e che lo avevano insultato durante il rientro negli spogliatoi; in tale circostanza, mentre l'arbitro veniva ulteriormente insultato, uno di tali sostenitori del Barbeano si ricopriva la mano di sputo e, avvicinandosi all'arbitro con atteggiamento minaccioso, gli appoggiava la predetta mano in piena fronte, ricoprendo in tal modo la fronte stessa di sputo. A questo punto, nel mentre l'arbitro minacciava di chiamare le forze dell'ordine, il Dirigente del San Daniele, che aveva assistito alla scena, riusciva ad allontanare le dette persone e scortava l'arbitro verso l'uscita. I detti fatti, durati circa 10 minuti ed accaduti dopo che l'arbitro era uscito dallo spogliatoio e si accingeva a raggiungere la propria macchina, si verificavano in presenza anche del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'U.S. BARBEANO, il quale nella circostanza non aveva né assistito né protetto il direttore di gara. Nel mentre l'arbitro veniva scortato dal Dirigente del San Daniele alla macchina, i sostenitori dell'U.S. BARBEANO continuavano ad insultare lui e la sua famiglia; una volta salito in macchina, il direttore di gara poteva rientrare senza ulteriori problemi (responsabilità oggettiva)”; 
- l’inibizione a svolgere attività fino al 9.9.2019 a carico del sig. Gianfranco COLAVITTI, tesserato della A.S.D. U.S. BARBEANO, ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. “perché, dopo la fine della gara, quando l'arbitro era uscito dallo spogliatoio e si accingeva a raggiungere la propria auto e mentre 3-4 sostenitori della propria squadra del Barbeano stavano insultando e minacciando il direttore di gara, pur essendo presente alla scena, non aveva concorso a proteggere né ad assistere quest'ultimo, disattendendo a quanto previsto dall'art. 65, punto 3, delle NOIF; perché, in tale circostanza, anziché concorrere a proteggere l'arbitro, incitava i predetti sostenitori ed urlava nei confronti di quest'ultimo espressioni irriguardose (in merito alla durata dell'inibizione suindicata, è stato tenuto conto della sospensione dell'attività ufficiale durante il periodo estivo)”

Con tempestivo reclamo dd. 15.5.2019, la Società A.S.D. BARBEANO richiedeva l’integrale annullamento dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T., o comunque in subordine una consistente riduzione della ammenda e della inibizione, “che si dimostri più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga conto di quanto dimostrato anche documentalmente con il presente Reclamo”. Venivano allegate alcune fotografie, nonché l’home page del profilo Facebook del Direttore di Gara, “utile per il riconoscimento dello stesso”. Ad avviso della reclamante, in particolare, i fatti non si sarebbero svolti come descritti dall’arbitro nel supplemento di rapporto da lui predisposto e che il G.S.T. nel proprio provvedimento aveva integralmente recepito, non essendo complessivamente credibile la loro esposizione tenendo conto della tempistica – i 3-4 minuti indicati per il rientro negli spogliatoi sarebbero eccessivi, tenendo conto dell’effettivo stato dei luoghi – e del fatto che l’arbitro, ben lungi dall’essersi immediatamente diretto verso la propria autovettura in realtà si sarebbe invece fermato per un tempo apprezzabile presso il chiosco, dove avrebbe bevuto assieme ai sostenitori delle due squadre in un clima di assoluta serenità. Le fotografie prodotte lo ritrarrebbero infatti intento a consumare una birra e non evidenzierebbero alcuna situazione di tensione. Da ciò la complessiva inattendibilità del referto, del supplemento di rapporto e dei fatti ivi descritti, i quali invece – supposti per veri – avevano dato origine ai provvedimenti disciplinari come sopra indicati. Al riguardo, la CSAT ha disposto di sentire direttamente il Direttore di Gara, per ottenere da lui chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti, anche in relazione ai contenuti del reclamo; il Direttore di Gara ha così confermato sia la tempistica (3-4 minuti per uscire), sia la ricerca dei dirigenti della Società ospitante per poter ottenere la chiave della propria vettura e così lasciare quanto prima l’impianto sportivo, ricerca non andata subito a buon fine e da cui è pertanto conseguito il pur breve periodo di permanenza presso il chiosco. In sede di audizione, richiesta da parte reclamante (alla quale è stata data lettura integrale del verbale contenente quanto dichiarato dall’arbitro alla CSAT), i contenuti del reclamo sono stati ulteriormente ribaditi, evidenziando ulteriori profili di contraddittorietà anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, aggiungendosi altresì che l’arbitro, in un colloquio con i dirigenti della A.S.D. U.S. BARBEANO, avrebbe reso affermazioni offensive nei confronti di tale Società. 
Ciò premesso, la C.S.A.T. osserva quanto segue. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta di valutazione delle fotografie allegate al reclamo, non comprese tra i mezzi di prova indicati all’art. 35 CGS, che si riferisce agli atti di indagine della Procura Federale, ovvero a filmati (peraltro di “documentata provenienza” nonché accompagnati dal contestuale pagamento di una tassa speciale di € 100,00, che si aggiunge a quella prevista per il reclamo) su fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema sfuggiti all’arbitro; nel caso in esame non ricorre alcuna di tali fattispecie. 
Va parimenti disattesa la richiesta di audizione del massaggiatore, inammissibile in quanto finalizzata a ottenere elementi da contrapporre ad atto avente fede privilegiata quale il referto arbitrale, nonché quella del sig. Gianfranco COLLAVITI, destinatario del provvedimento disciplinare, ma non reclamante a titolo personale (unica veste, questa, in cui avrebbe potuto rendere dichiarazioni). Partendo allora dall’assunto per cui l’art. 35 co. 1 CGS impone quale principi irrinunciabili per il buon funzionamento dell’organizzazione della giustizia sportiva il fatto che: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, va dato atto che nel supplemento di rapporto del direttore di gara, acquisito dalla CSAT, siano chiaramente riportati da un lato fatti di gravissima quanto ingiustificata violenza verbale, attribuiti con univoca chiarezza a sostenitori della A.S.D. U.S. BARBEANO, dall’altro lato l’omesso intervento, a difesa dell’arbitro, di un Dirigente della stessa Società che in base alle disposizioni delle N.O.I.F. e ancorché appartenente alla Società ospitata, aveva comunque l’obbligo di attivarsi. 
La decisione del GST si riferisce a tali condotte e circostanze, che le supposte incongruenze evidenziate nel reclamo, quand’anche fossero fondate, non inficiano minimamente trattandosi di profili di mero corollario; la tempistica (3-4 minuti) che viene messa in discussione, infatti, è indipendente dal fatto che siano state effettivamente profferite frasi violente, minacce di morte e gravissimi insulti a parenti del direttore di gara. Gli altri elementi rilevanti (mano piena di sputo messa sulla fronte dell’arbitro da un sostenitore, mancata assistenza da parte del Dirigente), del pari, non sono messi in dubbio, né in discussione, ma solo genericamente negati nella loro realtà oggettiva da parte del Reclamante. 
Le regole che presiedono il giudizio, pertanto, impongono la reiezione del reclamo; quanto alle sanzioni in concreto applicate dal GST, esse appaiono congrue e coerenti con i gravi fatti come sopra descritti, in sé non smentiti, e dunque vanno confermate anche quanto all’entità. 
Peraltro, in sede di audizione i comparenti hanno evidenziato asseriti comportamenti poco pertinenti da parte del Direttore di Gara, che ove comprovati determinerebbero conseguenze disciplinari a carico di quest’ultimo. 
Si ritiene, al riguardo, di non potere assumere allo stato alcun provvedimento non potendo la CSAT che pronunciarsi in merito ai fatti di gara; si dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza. 

P.Q.M. la CSAT FVG rigetta il reclamo e conferma i provvedimenti disciplinari così come disposti dal GST. 
Dispone l’incameramento della tassa per il reclamo. 
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza.



 

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  Scritto da La Redazione il 04/06/2019
 

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