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Edizione provinciale di Udine


SERIE A FEMMINILE - Tavagnacco, che botta. Serve l'ambulanza

Il Giudice sportivo ha decretato persa a tavolino la gara di sabato con la Fiorentina, rifilando al club gialloblù anche un punto di penalizzazione e 5 mila euro di ammenda. E la società friulana potrebbe dover rifondere le spese della trasferta al sodalizio fiorentino...


E' una mazzata quella che ha raggiunto il Tavagnacco (serie A femminile) per la mancata presenza dell'ambulanza durante la gara interna di sabato con la Fiorentina Women's Fc. Vada per la sconfitta a tavolino (0-3): le gialloblù di Lugnan avevano comunque perso il match sul campo (0-1), ma il Giudice sportivo ha aggiunto un punto di penalità in classifica e, soprattutto, 5 mila euro di ammenda più le eventuali spese sostenute per la trasferta dalle gigliate.
Sicuramente conseguenze ci saranno anche per il direttore di gara, che ha fatto cominciare l'incontro non rilevando l'assenza dell'ambulanza. 
Ecco il provvedimento in oggetto. 

Gara ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - SSDARL FIORENTINA WOMEN’S FC
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali,
- rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che “Non era presente autoambulanza”,
- circostanza confermata dall’Arbitro in audizione telefonica e con supplemento allegato al referto,
- rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove il Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile (CU della FIGC n. 159A del 28/06/2019) prevede al Titolo I) Lettera A punto 8 “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”
- rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e del Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile, pertanto la società ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO deve intendersi come rinunciataria;
P.Q.M. dispone:
1) di infliggere alla SOCIETA’ ASD U.P. COMUNALE TAVAGNACCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica;
2) l’ammenda di € 5.000,00 quale prima rinuncia; nonché eventuale indennizzo in favore della società SSDARL FIORENTINA WOMEN’S FC, delle spese sostenute per la gara in oggetto, se richieste e documentate.

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  Scritto da La Redazione il 05/02/2020
 

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