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FISCO - Niente Iva sulle rette delle giovanili

Il decreto “Milleproroghe” ha cancellato la pericolosa norma che imponeva fatturazione sugli introiti istituzionali con tute le conseguenze fiscali del caso. Rinviati i versamenti di gennaio e febbraio. Abbattimento del 50% Ires con accantonamento dell’imposta non dovuta

Buone notizie arrivano per le società dall’ultima revisione della Legge 178 “Legge di Bilancio 2021” con il consueto decreto “Milleproroghe” che apporterà alcune e sostanziali modifiche alla legge, a partire dal 18 gennaio.

In sostanza, con l’intervento massiccio di tutto il movimento sportivo, nel nostro caso della Lnd, è stato depennato l’articolo 108 del Disegno di Legge che introduceva modifiche al regime Iva per gli Enti non commerciali e di conseguenza per tutte le Asd. Di cosa si trattava? In sintesi tutti gli introiti derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizio rese agli associati e partecipanti (quindi ad esempio rette annuali giovanili, quota socio, ecc.) avrebbero dovuto essere assoggettati ad Iva, seppur in esenzione dal tributo.
Ciò avrebbe comportato un aggravio per le società, con la tenuta dei registri Iva, l’emissione di fattura per ogni introito di cui sopra, obbligo di dichiarazione Iva e quant’altro necessita per un regime Iva ordinario. Già, perché di fatto non sarebbe stato più favorevole il regime forfettario della Legge 398/91 alla quale molte società fanno riferimento (detrazione forfettaria dell’imposta al 50% sui proventi commerciali, ad esempio) rispetto a quello ordinario in cui l’Iva da versare è determinata dalla differenza fra importa sulle fatture emesse (per vendita/cessione di beni o servizio) e quelle di acquisto.
Timori tutti rientrati quindi, almeno per ora quel tipo di introiti resta defiscalizzato. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Con lo stesso decreto “Milleproroghe” sono stati sospesi i versamenti Iva, dei contributi previdenziali, delle imposte sui redditi, delle ritenute alla fonte in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio e tali versamenti saranno effettuati, in un’unica soluzione e senza interessi entro il 30 maggio, oppure fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire da maggio 2021.       

ABBATTIMENTO 50% IRES

A decorrere dall’esercizio in corso (1 gennaio – 31 dicembre 2021 o 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021, a seconda della tipologia delle società) gli utili percepiti concorrono alla formazione del reddito imponibile solo al 50%
Tale agevolazione richiede l’obbligo di accantonamento dell’imposta non dovuta in un’apposita riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’Asd, destinata al finanziamento dell’attività esercitata dalla società stessa.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 06/01/2021
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