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Edizione provinciale di Udine


OL3 - Mosolo e società puniti, Bertossi prosciolto

L’esito delle indagini del TFT regionale ha escluso la responsabilità del presidente del club di Faedis. Non così invece per l’autore materiale del misfatto, inibito per 4 mesi

I fatti si riferiscono ad un’azione di proselitismo condotta in tempi non consentiti (maggio 2020) dal dirigente dell’Ol3 Michele Mosolo nei confronti di tre giovani calciatori tesserati all’epoca per l’Aurora Buonacquisto. Questo in sintesi l’atto del Tribunale Federale Territoriale:

“I deferimenti oggetto del presente procedimento sorgono in virtù della segnalazione del 17 giugno 2020 a firma del presidente della ASD AURORA BUONACQUISTO, con la quale si esponeva che nel mese di maggio 2020 il sig. MOSOLO, nella sua qualità di dirigente tesserato per la ASD OL3, contattava via messaggio di testo i genitori dei due giovani calciatori, all’epoca dei fatti in forza alla società denunciante. Il tentativo di MOSOLO di avvicinare i genitori dei calciatori per convincerli a tesserare i propri figli per la ASD OL3, tuttavia, non trovava riscontro da parte dei destinatari.
Nel corso delle audizioni rese in sede di indagini della Procura Federale, il deferito MOSOLO dichiarava di non aver mai coinvolto nella propria iniziativa illecita il presidente Franco BERTOSSI. Anche a dire di quest’ultimo, infatti, In merito ai fatti oggetti del deferimento il MOSOLO aveva agito in completa autonomia, senza informarlo in alcun modo del suo operato.
La fattispecie in esame riguarda, senza alcun dubbio, un tipico caso di cd. proselitismo, che costituisce un comportamento vietato alle sue radici dall’ordinamento sportivo in quanto lesivo dei valori fondamentali su cui lo sport si basa. Sottrarre in modo illecito giovani tesserati alle loro società di appartenenza al fine di rafforzare la propria compagine, e quindi traendo un indebito vantaggio a scapito altrui, costituisce una condotta punibile all’interno delle fattispecie richiamate dal Codice di Giustizia sportiva.
L’art. 4 del vigente CGS, infatti, sanziona l’inosservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e ciò nel tentativo di tutelare quella genuinità che dovrebbe indiscutibilmente essere propria del mondo sport ed in particolar modo nel calcio giovanile che costituisce un centro di formazione educativa, prima ancora che atletica, per le giovani leve. Nell’ambito dell’operato del dirigente MOSOLO, principale protagonista della vicenda proselitistica, tuttavia, non risulta dimostrato alcun ruolo fattivo del presidente BERTOSSI.
Questo Tribunale ritiene, infatti, che all’esito dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale non siano state accertate le circostanze relative alle violazioni a lui ascritte, ovverosia “l’aver consentito o comunque non aver impedito” che venissero svolte da parte del suo dirigente accompagnatore le attività illecite oggetto del deferimento.
Nell’ambito delle indagini condotte dalla Procura non si rinviene alcuna dichiarazione o circostanza che possa dimostrare un coinvolgimento personale del presidente della ASD OL3 né per aver agito egli stesso in violazione delle disposizioni sul proselitismo, né tantomeno per aver omesso di vigilare o consentito affinché queste venissero eseguite. Nello specifico, nessuno dei calciatori contattati, né i loro genitori, hanno mai fatto alcun riferimento al signor BERTOSSI; lo stesso MOSOLO aveva dichiarato in sede di audizione di non averlo reso edotto di quanto stava facendo. Stante, dunque, la carenza di prove che dimostrino la conoscenza del presidente BERTOSSI degli episodi di proselitismo posti in essere dal suo dirigente, non è possibile qui contestare la violazione dell’obbligo di vigilare posto dalle norme federali in capo al rappresentante legale della società.
Conseguentemente, venendo meno la responsabilità del presidente e ritenendo, quindi, infondato il deferimento nei suoi confronti, viene meno l’ipotesi di responsabilità diretta della ASD OL3 di cui all’art. 6, comma 1 CGS. Diverso è il discorso dal punto di vista della responsabilità oggettiva di cui, ex art. 6, comma 2 CGS, la ASD OL3 è chiamata in questa sede a rispondere per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Michele MOSOLO.
In riferimento all’associazione deferita, pertanto, questo Tribunale ritiene che la sanzione concordata con la Procura Federale sia comunque equa ed auspica che essa sia considerata come sanzione esemplare, volta a responsabilizzare le società sportive perché non vengano commessi al loro interno fatti che possano compromettere il rispetto delle norme federali e la regolarità dell’attività sportiva".

P.Q.M. - Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

  1. Quanto al signor Franco BERTOSSI, rigetta il deferimento;
  2. Quanto al signor Michele MOSOLO, applica la sanzione concordata tra deferito e Procura Federale e, per l’effetto, irroga la sanzione di mesi 4 di inibizione (sanzione base 6 mesi di inibizione) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
  3. Quanto alla ASD OL3, applica la sanzione concordata tra la deferita e la Procura Federale e, per l’effetto, irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (sanzione base di euro 1.000,00) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 29/01/2021
 

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