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Edizione provinciale di Pordenone


SERIE D - Il giudice sportivo dà ragione al Chions

Respinto il ricorso del Campodarsego che mirava a ribaltare l'esito del risultato maturato sul campo (0-1 per la squadra di Fabio Rossitto) o, in alternativa, ottenere la ripetere della gara

La vittoria (a meno di ulteriori, clamorose puntate) è salva. Quella ottenuta a Campodarsego dal Chions e messa in forse dal ricorso dei biancorossi per via di una doppia caotica sostituzione che aveva fatto potenzialmente rimanere i gialloblù senza un fuorioquota obbligatorio. Ma il gioco non era ripreso se non dopo che il Chions (col "sacrificio" di Fabio Rossitto, fattosi espellere per congelare la situazione) era corso ai ripari. 
Con l'odierna decisione del giudice sportivo, favorevole alla formazione friulana, il Chions sale in classifica a quota 16 punti e può con maggiore convinzione dare l'assalto alla permanenza in serie D. 

*****

CAMPODARSEGO - CHIONS


Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACD CAMPODARSEGO con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per non avere il medesimo autorizzato la sostituzione avvenuta al 23º del secondo tempo di gioco tra il n. 11 e n. 16 del Chions, così violando la Regola 3.3 del Regolamento del Gioco del Calcio;
- esaminata la memoria di replica fatta pervenire dall'A.P.C. CHIONS, che incentra i propri rilievi e argomenti sulla diversa fattispecie della violazione delle norme di cui al punto C) del C.U. 1º luglio 2020, oltre a contestare l'assenza di qualsivoglia errore tecnico;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario l'arbitro, con proprio supplemento di referto, ricostruisce puntualmente le modalità che hanno condotto alle due sostituzioni operate "durante un'unica interruzione di gioco";
- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili;
P.Q.M. Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ACD CAMPODARSEGO - A.P.C. CHIONS 0-1;
3) di addebitare sul conto della ACD CAMPODARSEGO il contributo di reclamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 25/02/2021
 

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