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Edizione provinciale di Pordenone


UNDER 15 PN - Arbitro non espelle un calciatore: gara da ripetere

Il comportamento del giocatore del Fiume Veneto avrebbe dovuto comportare il provvedimento di espulsione, lasciando così per parte del primo tempo e per l'intera ripresa la sua squadra in inferiorità numerica contro il Maniago Vajont

E' veramente singolare quanto accaduto nella sfida, valida per gli Under 15 di Pordenone, Fiume Veneto - Maniago Vajont (4-2): un comportamento meritevole di espulsione di un calciatore di casa è stato sostanzialmente tollerato dall'arbitro, configurando così un errore tecnico che ha spinto il Giudice sportivo a disporre la ripetizione dell'incontro. 
Ecco il provvedimento che ha ricostruito la vicenda e determinato la decisione.

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Dall’esame del referto, emerge chiaramente un errore tecnico in cui è incorso il direttore di gara, peraltro dallo stesso riconosciuto, per non aver espulso il giocatore n. 10 del Fiume V. Bannia al minuto 30’ del primo tempo. Nel referto il direttore di gara verbalizzava che il prevenuto si avvicinava all’arbitro riferendo una frase senz’altro irriguardosa “che non so arbitrare” si allontanava e poi si avvicinava e si dirigeva verso il direttore di gara con prepotenza e, successivamente, si gettava a terra accusando falsamente l’arbitro di averlo spinto a terra; successivamente il citato calciatore riferiva all’arbitro plurimi epiteti ingiuriosi.
Sono emerse a carico del citato giocatore plurime condotte antisportive che, prive di qualsivoglia giustificazione e/o diversa interpretazione, depongono inevitabilmente nell’assumere il provvedimento di espulsione.
Rileva il fatto che al minuto 30’ del primo tempo il Fiume V. Bannia conduceva la gara contro il Calcio Maniago Vajont col risultato di 2-1 e che la gara terminava col risultato finale di 4-2 per il Fiume V. Bannia. È pacifico che il Fiume V. Bannia abbia schierato il giocatore n. 10 per i residui 5’ minuti del primo tempo e per tutta la durata del 2’ tempo.

In diritto
. L’art. 10, comma 5° del C.G.S. prevede che quando nel corso di una gara si verificano fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano prodotto influenze sulla regolarità di svolgimento della gara. In particolare, la lett. C) del 5° comma dell’art. 10 C.G.S. prevede espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Appare fuor di dubbio che la gara in esame si sia protratta per una durata molto estesa in modo irregolare in dipendenza della presenza in campo per oltre una frazione di gioco del giocatore n. 10 nella formazione del Fiume V. Bannia e ciò in modo sicuramente illegittimo. È innegabile che tale lasso di tempo – 5’ minuti residui del 1° tempo e tutto il 2° tempo – è ampiamente rilevante ai fini della regolarità della gara e quindi sicuramente idoneo ad incidere per la compromissione il risultato sportivo. Tale circostanza è altresì comprovata dal fatto che il Calcio Maniago Vajont realizzava una rete al minuto 11° del 2° tempo e quindi quando il Fiume V. Bannia schierava una formazione composta da 11 giocatori, mentre in realtà ne avrebbe dovuti schierare solamente 10. 
Peraltro, il risultato acquisito sino al minuto 30’ del 1° tempo (Fiume V. Bannia –Calcio Maniago Vajont: 2-1) non denotava affatto una supremazia tecnica del Fiume V. Bannia tale da ritenere che, anche in caso di inferiorità numerica, avrebbe senz’altro conseguito la vittoria sugli avversari. Di conseguenza, il merito sportivo rappresentato dal risultato di gara può essere sacrificato a fronte di situazioni incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima e senz’altro idoneo a ipotizzare un’effettiva incidenza sullo sviluppo di gioco e pertanto si impone la ripetizione della gara. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 25/11/2021
 

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