La Procura Federale ha multato il Chiarbola Ponziana con 1.200 euro e ha squalificato il presidente Nordici e il direttore sportivo Trevisan per sei mesi, in seguito a comportamenti non conformi alle regole sportive.
Le sanzioni sono state comunicate nel comunicato ufficiale numero 391/AA, che ha dettagliato le motivazioni delle decisioni. La società ha espresso dispiacere per l'esito dell'inchiesta, promettendo di rispettare le normative e continuare a lavorare per il benessere del club. Le squalifiche e la multa sono un segnale importante per rafforzare il rispetto delle regole nel calcio.
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Ecco le motivazioni e le spiegazioni riguardanti l'accaduto, riportate nel comunicato ufficiale numero 391/AA:
- Roberto NORDICI, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio: 1) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che con riferimento all’art. 33, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito che il sig. Luca Trevisan Tusset, tecnico abilitato iscritto all’albo tenuto dal Settore Tecnico, nel corso della stagione sportiva 2023–2024, svolgesse attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni di direttore sportivo a favore e nell’interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, stipulato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di Euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere permesso ovvero non impedito che la società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio della quale era presidente e legale rappresentante, chiedesse al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell’accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2);
- Luca TREVISAN TUSSET, all’epoca dei fatti tecnico non tesserato svolgente attività rilevante a favore e nell’interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: 1) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 33, comma 1, e all’art. 37, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2023–2024, attività rilevante consistente nello svolgimento delle funzioni direttore sportivo a favore e nell’interesse della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio, senza aver contratto alcun vincolo di tesseramento e senza aver chiesto la sospensione dai ruoli del Settore Tecnico; 2) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, il 19 luglio 2023, con riferimento alla stagione sportiva 2023–2024, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, negoziato con il calciatore sig. Gabriele Dekovic un accordo illecito in forza del quale il predetto (a) avrebbe contratto un vincolo di tesseramento per anni 2 (due) e (b) avrebbe avuto diritto a percepire, a titolo di rimborso spese, per 9 (nove) mesi, un importo di euro 300,00 mensili, superiore al limite massimo di euro 150,00 mensili allora previsto dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 3) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in nome e per conto della società A.S.D. Chiarbola Ponziana Calcio per la quale svolgeva attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, chiesto al sig. Gabriele Dekovic il pagamento di un importo di euro 3.000,00, successivamente ridotto ad euro 2.000,00 e successivamente ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00, quale indennizzo per il mancato rispetto da parte del predetto sig. Gabriele Dekovic del vincolo pluriennale di tesseramento contratto in forza dell’accordo illecito di cui al precedente capo di incolpazione 2; del Comunicato n. 95 Pag. 6
- A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Roberto Nordici all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Luca Trevisan Tusset;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Roberto NORDICI,
- Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
⋅ Società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto NORDICI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto NORDICI,
- 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Luca TREVISAN TUSSET,
⋅ € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.



