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Edizione provinciale di Udine


GIUDICE SPORTIVO - Stangata al Rivignano

Sono 400 gli euro che il club nerazzurro dovrà pagare per quanto commesso durante e soprattutto dopo la gara interna persa con la Maranese


Amara sorpresa per il Rivignano, quella riservata dal comunicato ufficiale diramato questo pomeriggio dal Comitato regionale Figc, contenente le sanzioni decise dal Giudice sportivo.
Il club nerazzurro è stato multato di 400 euro (mica bruscolini) a causa di quanto avvenuto durante e soprattutto dopo la sfida persa sabato in casa con la Maranese. In particolare, è stato il comportamento di un "sostenitore" a risultare grave e censurabile. Ecco quanto vergato dal Giudice sportivo per motivare la multa:

"Euro 400,00 RIVIGNANO
ai sensi dell'art.18, punto 1, lett. b) CGS e dell'art.4, punto 3, CGS perchè, per tutta la durata del 2º tempo, i propri sostenitori proferivano espressioni ed epiteti ingiuriosi nei confronti dell'arbitro; perchè, dopo la fine della gara, un gruppo di 10-15 propri sostenitori, dalla base della tribuna, proferiva, in modo veemente e minaccioso, espressioni ingiuriose verso l'arbitro stesso; perchè, dopo la fine della gara, prima di entrare nel tunnel che conduce negli spogliatoi, la persona, precedentemente qualificatasi all'arbitro come custode del campo, invece di consegnare in mano le chiavi dello spogliatoio all'arbitro (che gliele aveva richieste), le lanciava a terra, a circa mezzo metro dal direttore di gara, alla destra di quest'ultimo (non contro di Lui), quindi senza colpirlo e proferendo espressione irriguardosa verso lo stesso; nella circostanza si era trattato - così come dichiarato dall'arbitro per le vie brevi - di un gesto causato da rabbia; immediatamente dopo il sopradescritto gesto del custode del campo, nel momento in cui l'arbitro si chinava per raccogliere le chiavi, un sostenitore del Rivignano (persona estranea, non ammessa nel recinto di gioco ed introdottasi in zona che le doveva essere interdetta dalla società ospitante) appoggiava le proprie gambe sulla schiena del direttore di gara, senza fare alcuna pressione e senza causargli alcuna conseguenza, dopodichè, mentre l'arbitro si dirigeva verso lo spogliatoio, proferiva nei confronti di quest'ultimo espressioni minacciose, standogli così vicino da sfiorargli ripetutamente il corpo con il proprio petto; arrivati davanti allo spogliatoio dell'arbitro, la predetta persona si avvicinava ancora di più al direttore di gara con il viso a sfiorargli la faccia ed assumeva un atteggiamento provocatorio e minaccioso; l'arbitro riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio e, dopo aver chiuso la porta, sentiva un ulteriore epiteto ingiurioso rivoltogli dalla suindicata persona estranea, dopodichè non ha avuto più alcun problema; responsabilità oggettiva".




 

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  Scritto da La Redazione il 06/12/2018
 

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