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Edizione provinciale di Udine


SECONDA C - La Castionese sbatte contro il muro del referto arbitrale

Respinto il ricorso con cui i neroverdi chiedevano la non omologazione dell'esito del match perso 5-0 a Buttrio...

E' un lungo elenco di manchevolezze ed errori quello alla base del ricorso presentato dalla Castionese nei confronti dell'arbitro Edoardo Placereani della sezione di Udine che ha diretto la gara Buttrio - Castionese del 2 febbraio. I neroverdi l'avevano persa 5-0 e chiedevano che tale risultato fosse invalidato per un errore tecnico. 
Il Giudice sportivo di Gorizia ha però disposto altrimenti, vincolato dal solito muro invalicabile, quello che affida al direttore di gara pieni poteri o quasi e al referto da quest'ultimo vergato la qualifica di "verità senza sé e senza ma".  
Ne discende la conferma del 5-0 per il Buttrio partorito sul terreno di gioco, nonchè i turni di squalifica inflitti a Luigi Acampora, Samir Saranovic e Michael e Andrew Zen, tutti giocatori della Castionese. Una Castionese che si è inoltre vista squalificare, alla luce di quanto accaduto nel successivo incontro disputato con il Malisana, anche Matteo Baldassi (3 turni di stop) e Simone Gloazzo (un turno): in sostanza, mezza squadra neroverde è stata mandata in castigo. 
Sul piano morale e psicologico sono mazzate che lasciano il segno, soprattutto nel caso in cui quanto contenuto nel ricorso che di seguito pubblichiamo integralmente rispondesse a quanto realmente accaduto. E non ci sono particolari motivi per credere il contrario. 

*****

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI GORIZIA

Gara del 2/02/2020
BUTTRIO CALCIO - CASTIONESE

La Società CASTIONESE, secondo la vigente normativa, in data 03.02.2020, quindi nei termini previsti, presentava preavviso di ricorso contro l'omologazione della gara in oggetto. Successivamente, sempre entro la scadenza stabilita dalla normativa, perveniva allo scrivente in data 05.02.2020 il ricorso preannunciato. Nel testo del ricorso presentato dalla Società CASTIONESE si afferma che:
- alla fine dell'appello della CASTIONESE, tutti i calciatori e i dirigenti della stessa Società facevano presente all'arbitro che un calciatore della squadra avversaria era sprovvisto di parastinchi, cioè che non era in regola con l'equipaggiamento obbligatorio dei calciatori secondo quanto stabilito nella regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio (RGC);
- il calciatore della squadra avversaria, nella fattispecie colui che indossava la maglia n. 9, successivamente partecipava alla gara senza utilizzare i predetti parastinchi;
- l'arbitro, pur avvisato, non interveniva nel merito dichiarando che i problemi di equipaggiamento dei calciatori sollevati dalla CASTIONESE non erano di sua competenza;
- durante la gara, al 38º minuto del primo tempo, sul pallone lanciato in direzione del calcio d'angolo, il portiere della CASTIONESE interveniva scivolando a terra sul proprio fianco sinistro, e bloccava il pallone trattenendolo tra il ventre e le mani, e in questa maniera lo sottraeva al calciatore attaccante avversario;
- nel frangente l'attaccante della squadra avversaria che stava correndo e il portiere della CASTIONESE entravano in collisione, in un punto del terreno di gioco che non era facile stabilire se fosse dentro o fuori l'area di rigore;
- nella collisione il portiere della CASTIONESE agganciato dall'attaccante avversario rotolava su se stesso a terra, mentre lo stesso calciatore della squadra avversaria cadeva inevitabilmente nell'area di rigore;
- l'arbitro interveniva decretando un calcio di rigore a favore della Società avversaria BUTTRIO CALCIO; contestualmente espelleva il portiere della CASTIONESE;
- il portiere nello scontro sopra descritto rimaneva infortunato e dopo le prime cure abbandonava definitivamente il recinto di gioco in ottemperanza all'espulsione che aveva subito nel frangente suesposto;
- la gara proseguiva in maniera tesa e le ammonizioni e le espulsioni comminate dall'arbitro non venivano da lui opportunamente motivate;
- a fine gara, stabilito che il recupero doveva essere pari a 2 minuti, il direttore di gara decretava la chiusura definitiva dell'incontro solamente dopo dieci secondi dalla segnalazione del predetto recupero;
- mentre entrambe le squadre si recavano negli spogliatoi, alcuni tifosi della CASTIONESE si complimentavano con l'arbitro per la direzione di gara e quest'ultimo, girandosi, rivolgeva loro un gesto irriguardoso e volgare;
- i calciatori della squadra avversaria BUTTRIO CALCIO durante l'incontro rivolgevano frasi offensive e di dileggio verso i calciatori della CASTIONESE.
Nel ricorso prodotto dalla Società CASTIONESE sono stati inseriti anche i testi della regola 4 con la Guida Pratica e quello della regola 12 con relativa Guida Pratica estrapolati dal RGC. La Società CASTIONESE perciò chiede allo scrivente se i fatti sopra descritti rientrino nella categoria degli errori tecnici commessi dall'arbitro o siano piuttosto da interpretare come una mancata applicazione del regolamento, domandando contestualmente se vi siano i presupposti per annullare la gara e per poterla ripetere.
Considerato che:
- la valutazione dell'adeguatezza dell'equipaggiamento dei calciatori definito in maniera rigorosa nella regola 4 del RGC è di esclusiva competenza dell'arbitro, chiamato a fare osservare lo stesso e a intervenire per sanare situazioni inadeguate in partenza o sopraggiunte durante lo svolgersi dell'incontro, anche di fronte alle relative segnalazioni fatte nei modi e nei tempi stabiliti dal medesimo RGC dai calciatori o dai dirigenti delle Società partecipanti all'incontro;
- le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili, a meno che l'arbitro, riconoscendo l'errore commesso, non cambi la sua decisione, sempre che il gioco non sia stato ripreso o, a seconda dei casi, la gara non sia stata terminata;
- ovvero, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. b) del C.G.S., il Giudice Sportivo giudica senza udienza e con immediatezza in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottati in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del RGC;
- nella fattispecie non vi è alcuna menzione nel rapporto di fine gara dell'arbitro di tale episodio nell'ottica di una valutazione di un presunto errore da lui stesso commesso nell'immediatezza del fatto, né emerge che la Società CASTIONESE abbia nel medesimo frangente contestato ufficialmente la decisione dell'arbitro in ottica di una potenziale immediata revisione della stessa;
- anche l'entità del recupero alla fine delle due frazioni di gioco, ovvero l'entità del recupero alla conclusione della gara, sono ad esclusiva discrezione del direttore di gara secondo quanto disposto dalla regola 7 del RGC;
- in merito ai presunti comportamenti dell'arbitro a fine gara, i fatti descritti dalla Società CASTIONESE esulano comunque dalle prerogative giurisdizionali del Giudice Sportivo Territoriale e attengono semmai alla Procura Arbitrale, nelle sue diverse articolazioni, facente parte integrante dell'Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C.;
- altre considerazioni del tutto opinabili pur presenti nel testo presentato dalla Società CASTIONESE non sono per nulla pertinenti alla richiesta di annullamento e conseguente ripetizione della gara, esulano totalmente di diritto e di fatto dalla richiesta avanzata e presa in esame; quindi vanno in tal senso integralmente ignorate;
- non vi è quindi alcun elemento, allo stato dei fatti e delle informazioni in possesso dello scrivente, che possa essere considerato idoneo ad accogliere neanche in minima parte il ricorso presentato dalla Società CASTIONESE. Visti gli articoli 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,19,21,22,23,36,37,39,45,47,48,49,50,51,61,64 e 65 del C.G.S. P.Q.M. - rigetta totalmente il ricorso avanzato dalla Società CASTIONESE;
- omologa la gara con il risultato finale di BUTTRIO CALCIO - CASTIONESE 5 - 0;
- conferma tutte le decisioni di carattere disciplinare assunte dall'arbitro durante l'incontro e riportate sul suo rapporto di fine gara.
Nella fattispecie, per le ammonizioni, si faccia riferimento a questo stesso C.U. n. 48 del 12.02.2020 nella sezione a ciò dedicata;
- infligge una giornata di squalifica al calciatore ACAMPORA LUIGI della Società CASTIONESE;
- infligge due giornate di squalifica al calciatore SARANOVIC ALMIR e al calciatore ZEN ANDREW entrambi della Società CASTIONESE;
- infligge tre giornate di squalifica al calciatore ZEN MICHAEL della Società CASTIONESE (vedi motivazione su questo stesso C.U.);
- dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

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  Scritto da La Redazione il 13/02/2020
 

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