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Edizione provinciale di Udine


LA SENTENZA - Ancora un'assoluzione per Vincenzo Pisacane

La vicenda era legata al tesseramento nell'Ancona di un calciatore minorenne in forza alla Reanese

Nuova assoluzione da parte del Tribunale Federale regionale per il presidente dell'Ancona, Vincenzo Pisacane, chiamato a rispondere, nell'occasione in esame, del suo agire nell'ambito di una vicenda che ha visto protagonisti il ds biancazzurro Gino Zampa e un giovane calciatore della Reanese.

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LA SENTENZA

Deferimento n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE Vicenzo e A.S.D. ANCONA

Il deferimento. Con atto ded 27.11.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor Vincenzo PISACANE, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD ANCONA,
“a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsti dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2020/2021, consentito e comunque non impedito al tecnico sig. Gino Zampa di svolgere attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della U.P. Reanese;
b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che, nella stagione sportiva 2020/2021, il sig. Gino Zampa, in assenza della prevista autorizzazione, svolgesse attività dirigenziale – dunque diversa dalle proprie attribuzioni – quale direttore sportivo per la A.S.D. ANCONA;
- la società A.S.D. ANCONA, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Vicenzo Pisacane, e dal tecnico, sig. Gino Venicio Zampa, come sopra descritti”.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 13.03.2021. Il dibattimento. All'udienza del 13.03.2021, dinanzi al T.F.T. è comparso – in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 8 del C.G.S. – il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale. Il deferito, non presente personalmente, si è fatto rappresentare da difensore munito di delega e procura speciale, per la posizione propria e per quella della società.
Le conclusioni. La Procura Federale e il rappresentante dell’assistito prima dell’apertura del dibattimento hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- quanto al sig. PISACANE Vincenzo, mesi 2 e giorni 20 di inibizione (sanzione base mesi 4); - quanto alla ASD ANCONA, euro 266,00 di ammenda (sanzione base euro 400,00).

La motivazione. I fatti descritti nell’atto di deferimento attengono a vicende verificatesi nel corso delle fasi finali della stagione sportiva 2019/2020, durante le quali alcuni calciatori appartenenti alla U.P. Reanese sarebbero stati avvicinati per essere indotti al tesseramento per la A.S.D. Ancona (oltre che per altra società, non coinvolta nel deferimento). In particolare il sig. Gino Venicio Zampa, benché all’epoca ancora non tesserato per la A.S.D. ANCONA, avrebbe contattato direttamente un calciatore minorenne e poi parlato con il padre dello stesso, per verificare la disponibilità del giovane a intraprendere un percorso calcistico con una società diversa da quella di appartenenza, in ipotesi relazionandosi anche con il presidente della A.S.D. ANCONA.
Ai deferiti è stato ascritto altresì una ulteriore e autonoma condotta, consistente nel fatto che – così come emerso dalle verifiche documentali effettuate dalla Procura Federale – il sig. Zampa, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore UEFA B, dal 1 luglio 2020 sia stato tesserato in veste di Direttore Sportivo per la A.S.D. ANCONA senza aver chiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del settore tecnico. In relazione alla complessiva posizione del sig. Zampa non si è proceduto in questa sede in quanto quest’ultimo è stato deferito avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avanti alla quale (provvedimento in C.U. n. 196 del 15.1.2021) ha concordato la sanzione della squalifica, ridotta nella misura di ottanta giorni. Un tanto premesso, si ritiene che gli addebiti personalmente ascritti al sig. Vincenzo Pisacane non abbiano trovato concreto riscontro in indagine, nei confronti del quale del resto la Procura Federale ha ritenuto di agire in base ad un giudizio di mera ragionevolezza (“è ragionevole pensare che il sig. Pisacane, contrariamente a quanto da questi affermato, fosse a conoscenza dell’attività di proselitismo svolta dal proprio dirigente”).
Il sig. Zampa, sentito in indagini (audizione del 4.9.2020), ammettendo di avere contattato un calciatore e di avere poi parlato con il padre dello stesso, ha infatti dato conto di essere stato continuativamente presente presso gli impianti di A.S.D. ANCONA durante il periodo giugno / luglio 2020, contraddittoriamente affermando dapprima di non ricordarsi da chi avesse avuto il numero telefonico dell’interessato (“sinceramente ho telefonato ad un numero che mi era stato fornito, non mi ricordo onestamente se mi era stato fornito da qualcuno dell’ANCONA o da qualcun altro appartenente alla Scuola di tecnica calcistica…”), e successivamente di averne riferito ai vertici della stessa A.S.D. ANCONA, indicando loro come i “mandanti” della attività di contatto (“Sì, ho informato il presidente PISACANE e il Vice Presidente SCHERZO del fatto che mi avevano fornito il numero di un ragazzo minorenne), salvo poi nuovamente smentirsi (“No, non ricordo chi mi ha fornito il numero di telefono da contattare… Ripeto che non mi ricordo chi mi ha fornito il numero”) e comunque precisando che “il sottoscritto ha cominciato ufficialmente la propria collaborazione con la società ASD ANCONA dal primo di luglio 2020. I rapporti in essere prima di tale data e comunque riguardanti la stagione 2019/2020 non sono a conoscenza del sottoscritto in quanto non di mia competenza”).
Il giovane calciatore per parte sua ha riferito di avere fornito, a richiesta, il proprio numero al Presidente dell’ASD ANCONA in occasione di lezioni di tecnica calcistica svoltesi ai primi di giugno 2020 presso gli impianti di tale società dietro preannuncio di un possibile contatto diretto e successivo al 3 luglio 2020; lo stesso giovane calciatore, oltre che il padre, hanno poi riferito di essere stati contattati direttamente dal solo sig. Zampa, ma in data compresa tra il 20 e il 27 giugno 2020, e che dopo una prima telefonata (ricevuta dal figlio) il padre del calciatore aveva chiamato direttamente lui il sig. Zampa, cosa che determinava un colloquio tra i due afferente il possibile futuro tesseramento del calciatore presso la A.S.D. ANCONA.
Il sig. Pisacane, sentito in istruttoria (audizione del 9.9.2020) ha categoricamente smentito di essere stato personalmente presente presso gli impianti nella disponibilità della A.S.D. ANCONA in occasione delle sopra menzionate lezioni di tecnica calcistica, e conseguentemente di non avere personalmente richiesto numeri di telefono (né di averli poi dati) a chicchessia; lo stesso Pisacane ha invece confermato l’avvenuto tesseramento di Zampa da parte della Società, quale Direttore Sportivo, a far tempo dal 1 luglio 2020.
Il sig. Scherzo, Vice Presidente della A.S.D. ANCONA, anche lui ha dichiarato (audizione del 9.9.2020) di non essere stato presente per ragioni di lavoro durante le lezioni, aggiungendo che l’impianto sarebbe stato messo a disposizione presumibilmente attraverso il custode, che ne avrebbe curato la apertura e chiusura per le persone presenti, ovvero a mezzo uno degli organizzatori. 
In base a quanto sopra, dunque, non vi sono elementi “più probabili che non” per ritenere effettivamente presente il sig. Pisacane presso l’impianto della A.S.D. ANCONA in occasione delle lezioni di tecnica calcistica, svoltesi a partire dal 8 giugno del 2020, né è emerso – non avendolo riferito nemmeno l’interessato – chi avesse effettivamente fornito al sig. Zampa il numero di telefono del giovane calciatore, oggetto del contatto, in un contesto nel quale invece era stato proprio il sig. Zampa ad essere continuativamente presente presso gli impianti della A.S.D. ANCONA nel mese di giugno / luglio 2020; non è stato invece chiarito – circostanza questa che sarebbe stata invece dirimente ai fini dell’eventuale riconoscimento di responsabilità dell’odierno deferito – sulla base di quali elementi il giovane calciatore avesse ritenuto che la persona che gli aveva chiesto il numero di telefono fosse stata da lui identificata proprio nel sig. Vicenzo Pisacane.
Dunque l’attività posta in essere dal sig. Zampa, pacifica e ammessa (oltre che oggetto di autonomo patteggiamento da parte di quest’ultimo) non pare correlata a mandati ricevuti dal sig. Pisacane, collocandosi peraltro in data antecedente al tesseramento del sig. Zampa per la A.S.D. ANCONA, né risultano condotte “più che probabilisticamente” riferibili alla persona del sig. Pisacane. In relazione all’ulteriore condotta ascritta (tesseramento dirigenziale quale “Direttore Sportivo” del sig. Zampa, iscritto nei ruolo del Settore Tecnico quale Allenatore UEFA B), risulta comprovata l’omissione, quanto meno alla data del 15 settembre 2020, della previa formalizzazione di domanda di sospensione volontaria dell’interessato dall’Albo dei Tecnici, adempimento quest’ultimo necessario per poter esercitare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, e rispetto al quale lo stesso sig. Zampa non si è minimamente interessato. Tale obbligo di previa domanda di sospensione grava innanzi tutto sui Tecnici federali (artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico).
Quanto alla personale posizione del sig. Vicenzo Pisacane, in atti è presente la richiesta di emissione della tessera personale del sig. Zampa, ma non la documentazione afferente il tesseramento di quest’ultimo, e dunque non si è in grado di poter avere un riscontro in merito a condotte consapevoli, commissive od omissive, riferite alla posizione personale dell’odierno deferito. Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d’Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l’applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l’interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente C.G.S., poi, “le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”; come già evidenziato, gli artt. 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico non sono direttamente applicabili al Presidente della Società, al quale non possono pertanto indistintamente e apoditticamente essere estese responsabilità per fatto altrui, a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia, la cui fonte però nell’atto di deferimento non è in alcun modo specificata.
Se il sig. Pisacane va dunque personalmente prosciolto in forza di tutte le superiori considerazioni, va invece riconosciuta la responsabilità (oggettiva) della Società per quanto attiene i soli profili afferenti il tesseramento del sig. Zampa, rispetto ai quali si ritiene congrua la sanzione pecuniaria oggetto di accordo.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
- Quanto al tesserato PISACANE Vicenzo, rigetta la richiesta di definizione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS e proscioglie il deferito da ogni addebito;
- Quanto alla Società A.S.D. ANCONA dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,00 (duecentosessantasei/00) (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 20/03/2021
 

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