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Edizione provinciale di Trieste


TRIESTINA - Pontrelli, Di Piero, i soldi e le cause del fallimento

Pubblichiamo la sentenza della Corte federale d'Appello che ha ridotto le responsabilità di fronte alla giustizia sportiva dell'ex presidente e del finanziatore dell'Unione Triestina 2012

 

La Corte federale d'appello, sezione terza, si è occupa delle vicende relative all'Unione Triestina 2012, poi fallita. A coinvolgerla sono stati Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, che hanno presentato ricorso contro il giudizio di primo grado, che si era chiuso infliggendo loro 10 mila euro di multa e tre anni di inibizione a testa. La Corte ha riformato la prima decisione, accogliendo parzialmente le tesi dei due ricorrenti. 

I due reclami, che fanno seguito ai giudizi avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a seguito di due autonomi deferimenti del Procuratore Federale entrambi del 21.9.2016, sono diretti in via preliminare alla sospensione cautelare delle sanzioni inflitte “in quanto sussistenti entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora”; nel merito, in via principale alla revoca integrale delle delibere pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 6.12.2016 con il quale è stata inflitta a ciascuno dei due reclamanti la sanzione di tre anni di inibizione con l’ammenda di € 10.000,00; in subordine, entrambi i reclamanti assumono “che la sanzione disciplinare irrogata è eccessiva e sproporzionata rispetto alle violazioni disciplinari sollevate” e, conseguentemente, ne chiedono la riduzione “con l’applicazione della sanzione disciplinare più bassa possibile”. Deducono entrambi i reclamanti che non sussistono le violazioni ad essi ascritte in quanto il primo di essi, Sig. Marco Pontrelli, non è imputabile di alcuna mala gestio nei confronti della Società Unione Triestina 2012 essendosi, anzi, attivato al fine di trovare un finanziatore che portasse denaro fresco per sopperire ai bisogni della stessa. Il finanziatore è stato l’altro reclamante, Sig. Pangrazio Di Piero, che ha investito nella Società sportiva una cifra cospicua, superiore a € 500.000,00. L’assenza di qualsivoglia mala gestio sarebbe dimostrata dalle poste del bilancio 2015 da cui risulta che il passivo della Società era al di sotto della soglia di fallibilità (€ 467.637,98).
Conseguentemente, la Società Unione Triestina non avrebbe dovuto essere dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste, né la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata in sede di appello. In altri termini, il reclamante Pontrelli non avrebbe aggravato la situazione economica e finanziaria dell’Unione Triestina. Il reclamante Pontrelli contesta anche la violazione dell’obbligo di comunicazione agli Organi Federali della carica ricoperta in Società dal Sig. Silvano Favarato per effetto della procura per la gestione ordinaria della Società a lui conferita il 24.12.2014. Sostiene infatti il reclamante che nel periodo successivo al conferimento della procura al Sig. Silvano Favarato la Società Unione Triestina era stata ammessa al concordato preventivo con conseguente nomina di un commissario giudiziale il quale sovraintendeva a tutte le attività di gestione della Società sportiva. Alla luce di tutti questi fatti, nel chiedere la revoca integrale del provvedimento sanzionatorio, il reclamante Pontrelli evidenzia comunque la sproporzione tra i fatti ascritti e le sanzioni a lui inflitte essendosi invece attivato fattivamente per procurare alla Società gli apporti di capitale necessari al suo risanamento.
Da ultimo, deduce che il passivo della Unione Triestina era la conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente delle quote sociali che non aveva versato il prezzo pattuito di € 390.000,00. Per quanto riguarda l’istanza cautelare, la sospensione del procedimento si rende necessaria alla luce del ricorso per cassazione diretto a ottenere la riforma della sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato invece la sentenza di primo grado dichiarativa del fallimento della Società sportiva.
Il reclamo del Sig. Pangrazio Di Piero ripercorre sostanzialmente le argomentazioni del reclamo Pontrelli. In particolare, il reclamante Di Piero deduce di avere apportato danaro fresco alla Società sportiva per un importo superiore a € 500.000,00 e di non essere imputabile di mala gestio non avendo compiuto alcun atto di gestione societaria. Conseguentemente, non avendo compiuto alcun atto di gestione, il reclamante Di Piero assume di non avere mai svolto alcun ruolo neanche di fatto nella Società sportiva e pertanto non era tenuto ad alcuna comunicazione agli Organi Federali.
Osserva preliminarmente questa Corte Federale d’Appello che i due reclami devono essere riuniti per connessione oggettiva trattandosi di imputazioni che si riferiscono al medesimo fatto: la dichiarazione di fallimento dell’Unione Triestina 2012 SSD a R.L. Infatti, trattandosi del medesimo fatto, è opportuno che i due reclami siano esaminati congiuntamente anche per evitare l’ipotesi di una contraddittorietà di giudicati.
Nel merito, osserva sempre questa Corte Federale d’Appello che i due reclami, presentati entrambi tempestivamente, sono fondati ma solo parzialmente. Infatti, si deve dare atto al reclamante Pontrelli di essersi attivato per trovare un finanziatore che apportasse danaro fresco in Società al fine di tentare il risanamento finanziario dell’Unione Triestina evitando la dichiarazione di fallimento.
In realtà, questi tentativi non sono riusciti in quanto le somme, apportate dall’altro reclamante Pangrazio Di Piero, non sono state sufficienti a ripianare l’enorme passivo della Società sportiva. Nessun pregio ha l’affermazione di entrambi i reclamanti che nell’esercizio 2015 si sarebbe addirittura ridotto il passivo della Società sportiva (passato da € 483.746,70 a € 467.436,98) ben al di sotto della soglia di fallibilità, sicché non si sarebbe dovuto pervenire alla dichiarazione di fallimento. Questa affermazione non appare esatta. Infatti, se è vero che risulta documentalmente che il Sig. Di Piero ha apportato somme considerevoli prelevandole dal suo conto corrente personale, è altrettanto vero che nell’esercizio 2015 il passivo dell’Unione Triestina era ben al di sopra della soglia di fallibilità in quanto al passivo 2015 si doveva sommare quello degli esercizi precedenti (così per un totale di € 802.191,00).
In definitiva, pur volendo ammettere la buona fede e le migliori intenzioni di entrambi i reclamanti, non si può sottacere la circostanza che il Sig. Pontrelli si è reso incautamente acquirente delle partecipazioni sociali dell’Unione Triestina non avendo verificato neanche se il credito di € 390.000,00, quale prezzo per la cessione delle quote sociali, fosse un credito effettivamente realizzabile e non già un credito soltanto sulla carta. Quanto all’altro reclamante Sig. Pangrazio Di Piero, se da un lato si può convenire che non ha compiuto atti di gestione formali della Società, è altrettanto vero che il Sig. Di Piero non si è limitato ad apportare danaro fresco nelle casse dell’Unione Triestina come avrebbe dovuto fare un mero finanziatore, ma ha pagato, sia pure di tasca propria, direttamente alcuni dei creditori della Società Conseguentemente, ritiene questa Corte Federale d’Appello che i due reclamanti abbiano violato le norme del Codice di Giustizia Sportiva sia pure in misura meno grave rispetto a quanto emerge dai due deferimenti della Procura Federale.
Pertanto, se da un lato non vi sono ragioni per revocare integralmente le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, vi sono giustificati motivi per ridurre considerevolmente le pene inflitte dal giudice di primo grado.
Più precisamente, questa Corte Federale d’Appello, in riforma delle due delibere del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, riduce le sanzioni inflitte al reclamante Marco Pontrelli a diciotto mesi di inibizione e a € 5.000,00 di ammenda. Per quanto riguarda, invece, l’altro reclamante Pangrazio Di Piero, considerato che documentalmente risultano provati gli apporti finanziari a favore dell’Unione Triestina, riduce le sanzioni inflitte a mesi sei di inibizione revocando integralmente la sanzione dell’ammenda. L’accoglimento sia pure parziale di entrambi i reclami comporta la restituzione delle due tasse reclamo. Per questi motivi, la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, li accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni inflitte: - Sig. Marco Pontrelli inibizione per mesi 18 ed ammenda di € 5.000; - Sig. Pangrazio Di Piero inibizione per mesi 6. Dispone restituirsi le tasse reclamo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 17/02/2017
 

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