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Edizione provinciale di Udine


PRIMA B - Risanese, partita persa a tavolino con l'Azzurra

Confermato quanto avevamo già scritto, riportando il mea culpa dei bianconeri. Il giudice sportivo ribalta il verdetto del campo per l'irregolare impiego di Simone Caldo


Nessuna sorpresa: la Risanese ormai aveva messo nel conto di perdere a tavolino la prima gara di campionato vinta sul terreno di gioco di Trivignano sull'Azzurra per 2-1. Oggi, il giudice sportivo è intervenuto sul ricorso presentato in merito a quella gara dal club di Premariacco, e con un'articolata ricostruzione dell'accaduto e dei regolamenti, ha stabilito che il giocatore della Risanese, Simone Caldo, non poteva prendere parte al match disputato a Trivignano come invece è accaduto in quanto il giocatore bianconero avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica rimediato nel corso del torneo Memorial Sandrin di Gonars disputato lo scorso agosto. 
Conseguentemente, il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino della gara in favore dell'Azzurra 0-3), multando la Risanese di 200 euro, Caldo di un ulteriore turno di stop e inibendo l'accompagnatore Italo Nazzi fino al 29 settembre.
Riportiamo la sentenza contenuta nel comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa perché contiene utili indicazioni sulla materia in oggetto. 

"L’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, con due fax inviati in data 11.09.2017, faceva pervenire due preannunci di reclamo in merito alla posizione irregolare dei calciatori CALDO Simone e BORSETTA Elia, entrambi dell’A.S.D. RISANESE, nella gara AZZURRA PREMARIACCO – RISANESE, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Prima Categoria, Girone “B”, disputatasi a Trivignano Udinese in data 10.09.2017 e conclusasi con il risultato di 1– 2. del Comunicato n. 28 .
Al riguardo, si ricorda che le norme vigenti non prevedono l’obbligo del preannuncio nei casi di reclamo in merito alla posizione irregolare dei calciatori). Successivamente, con raccomandata spedita il 14.09.2017, l’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO proponeva, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, formale reclamo in merito alla regolarità della suindicata gara, eccependo che l’A.S.D. Risanese aveva impiegato nel predetto incontro in posizione irregolare il calciatore CALDO Simone (e non anche Borsetta Elia, come da preannuncio); la reclamante deduceva, altresì, nel proprio gravame, che dal comunicato ufficiale n. 9 dell’1.09.2017 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Udine risulta che il predetto calciatore Caldo Simone avrebbe dovuto scontare nell’incontro citato un residuo di squalifica consistente in una giornata, irrogatagli a seguito di espulsione adottata nei suoi confronti nel corso della gara del 19.08.2017, valevole per il Torneo “Memorial G. Sandrin”. Quest’ultima Società A.S.D. Risanese non faceva pervenire controdeduzioni in merito al citato reclamo.

GLI ACCERTAMENTO ESPERITI
Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue: - il calciatore CALDO Simone, nato il 02.05.1993, tesserato per l’A.S.D. Risanese, matricola F.I.G.C. 4520845, era stato squalificato per una giornata, per essere stato espulso nel corso della gara SANGIORGINA – RISANESE, disputatasi a Gonars il 19.08.2017 e valevole per il Torneo “Memorial Giovanni Sandrin”, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Comunale Gonars (C.U. n. 9, pag. 12, dell’1.09.2017 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Udine); - la gara Sangiorgina – Risanese del 19.08.2017 era valida quale gara per l’assegnazione del 3° o del 4° posto del citato “Memorial G. Sandrin”, torneo che si concludeva il 19.08.2017 stesso; - essendosi, quindi, il citato “Memorial G. Sandrin” concluso il 19.08.2017, il calciatore Caldo Simone non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli nell’ambito del predetto torneo, per cui al termine dello stesso al menzionato calciatore rimaneva da scontare la sanzione di una giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Udine;
- la giornata di squalifica, di cui al menzionato C.U. n. 1 dell’1.09.2017, doveva essere scontata all’inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2017/2018;
- da un esame dei documenti ufficiali, si evince che, dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione sportiva 2017/2018, Caldo Simone ha preso parte, con l’A.S.D. Risanese, alle sotto riportate gare ufficiali.
Coppa Regione 1^ Categoria 2017/2018: 1^ giornata 30.08.2017 RISANESE – LAVARIAN MORTEAN;
2^ giornata 03.09.2017 RISANESE - CALCIO TEOR;
Campionato di 1^ Categoria, Girone “B”: 1^ giornata 10.09.2017 AZZURRA PREMARIACCO - RISANESE.

LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. Come emerge dagli accertamenti e già soprariportato, si tratta di un calciatore al quale, prima dell’inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2017/2018, rimaneva un residuo di una giornata di squalifica da scontare. La norma generale per l’esecuzione delle sanzioni è contemplata, per quanto riguarda la fattispecie in esame, dai sotto indicati commi dell’art. 22 del C.G.S. Comma 2: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2, del presente Codice.”
Comma 3: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 6” – omissis Comma 6: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. – o m i s s i s.
Va posto all’attenzione, a questo punto, che le sanzioni inflitte per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione vanno scontate nelle citate competizioni, stante il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, e ciò in base all’art. 19, comma 11.1 del C.G.S., che recita: ”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. - omissis - In merito al caso in esame, si tratta di una squalifica inflitta per infrazioni commesse in gare rientranti nell’attività non ufficiale, in quanto il torneo “Memorial G. Sandrin” era una manifestazione organizzata da una società; va applicata, per tale motivo, la norma di cui all’art. 19, comma 11.3, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Al riguardo, si ritiene rammentare quanto contemplato dall’art. 48 N.O.I.F. che definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato:
1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività.

CONCLUSIONI
Tutto cio’ premesso, si osserva che il calciatore Caldo Simone, squalificato a seguito di espulsione disposta nei suoi confronti in una gara valevole per una manifestazione rientrante nell’attività non ufficiale (Torneo“Mamorial G. Sandrin”), in quanto organizzata da una Società (A.S.D. Comunale Gonars) e non dalle Leghe, Settore Giovanile e Scolastico o Comitati, non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli nell’ambito della manifestazione stessa (in quanto la gara del 19.08.2017 rientrava nell’ultima giornata del calendario della manifestazione stessa) né nelle gare ufficiali di Coppa Regione del 30.08.2017 e 03.09.2017 della stagione sportiva 2017/2018 della propria società di appartenenza (A.S.D. Risanese), stante il soprarichiamato principio di separazione sanzionatoria tra gare di Coppa Italia, Coppa Regione ed altre competizioni.
Pertanto, il Caldo doveva scontare la detta sanzione, in base all’immediatezza richiesta dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., nella prima gara ufficiale utile disputata dalla prima squadra della società di appartenenza A.S.D. Risanese (escluse quindi quelle di Coppa Regione) che era quella del 10.09.2017 Azzurra Premariacco - Risanese, valevole per la prima giornata del campionato di prima categoria, girone “B” 2017/2018.
Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Risanese, in violazione dell’art. 19, comma 11.3 C.G.S. e dell’art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di prima categoria, girone “B”, disputatasi il 10.09.2017 contro l’A.S.D. Azzurra Premariacco il calciatore Caldo Simone senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nel corso del Torneo “Memorial G. Sandrin”, disputatosi il 17 ed il 19 agosto 2017 a Gonars, ritiene che detta violazione determini la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. medesimo per la suddetta gara".

 @RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 21/09/2017
 

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