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Edizione provinciale di Pordenone


PROMO A - Svarione dell'arbitro: Fiume Veneto - Camino si ripete

Ammonito due volte, il giallorosso Passalent non era stato espulso. Il giudice sportivo non ha potuto far altro che invalidare la gara e ordinare il replay


Fiume Veneto - Camino valida per il girone A di Promozione, disputata domenica e terminata 1-1 dovrà essere ripetuta (e la data stabilita è quella di mercoledì 21 marzo, alle 20.30). Lo ha stabilito il giudice sportivo che agendo d'ufficio non ha potuto far altro che invalidare l'incontro in questione per l'errore tecnico pacificamente commesso (e, in seguito, pure ammesso) dall'arbitro, che al 26' del primo tempo aveva ammonito il giallorosso Omar Passalent, poi nuovamente destinatario di un cartellino giallo 5' più tardi senza che il fischietto lo espellesse. E' quindi risultato che il centrocampista ospite sia rimasto in campo per un'ora circa senza contro quello che prevede il regolamento, influendo naturalmente sull'andamento del match, che il Camino ha potuto affrontare in undici contro undici. 

Ecco di seguito l'integrale provvedimento emesso dal giudice sportivo.  

• procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) C.G.S.; • esaminati il rapporto ed il supplemento inviati dall’arbitro e relativi alla gara COMUNALE FIUME VENETO BANNIA – CAMINO, valevole per il campionato di promozione, girone “A”, disputatasi a Fiume Veneto l’11.3.2018 e conclusasi con il risultato di 1-1; • sentito il direttore di gara per le vie brevi;
• rilevato da quanto sopra che: - il direttore di gara (di seguito d.d.g.), al 26’ del 1° tempo, ammoniva il calciatore n. 8 dell’A.S.D. Camino, PASSALENT Omar per proteste; - cinque minuti dopo, al 31’ del 1’ tempo, il d.d.g. ammoniva per la seconda volta il calciatore n.8 PASSALENT Omar dell’A.S.D. Camino, per fallo, ma non lo espelleva, disattendendo a quanto contemplato dalla Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio che prevede il provvedimento dell’espulsione qualora un calciatore riceva una seconda ammonizione nella medesima gara;
• preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso e certificato immediatamente nel rapporto fatto pervenire a questo giudice sportivo dal d.d.g. stesso, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del C.G.S.);
• ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è lo stesso arbitro a riconoscere ed ad attestare (anche nel rapportino consegnato alle Società a fine gara) di essersi sbagliato, motivo per cui è compito degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa;
• rilevato che il calciatore n. 8 dell’A.S.D. Camino, PASSALENT Omar era rimasto irregolarmente sul terreno di gioco dal 31’ del 1° tempo e fino al termine della gara, consentendo alla propria squadra di concludere l’incontro stesso a ranghi completi (e non in una situazione di inferiorità numerica) e di segnare anche una rete al 29’ del 2° tempo, decisiva poi ai fini del conseguimento del pareggio;
• ritenuto che tale errore del d.d.g., consistente nell’aver mantenuto irregolarmente in campo per un notevole lasso di tempo (quasi un’ora), un calciatore, nei cui confronti doveva essere disposta l’espulsione all’atto della seconda ammonizione, abbia influito concretamente e con decisività sullo svolgimento del gioco e sul risultato della gara;
• visto l’art. 17, punto 4, del C.G.S.

P.Q.M.

1) dichiara non regolare la gara COMUNALE FIUME VENETO BANNIA – CAMINO dell’11.03.2018, valevole per il campionato di promozione, girone “A” e ne ordina la ripetizione, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c);
2) squalifica per una gara effettiva PASSALENT Omar (A.S.D. Camino), in base all’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S.


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  Scritto da La Redazione il 15/03/2018
 

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