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Edizione provinciale di Trieste


LA SENTENZA - Fallimento Triestina: 3 anni di inibizione per Pontrelli

Stessa sanzione per il compagno di avventura Di Piero. Stralciata la posizione di Mbock.

La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale ha deciso, per quel che riguarda la giustizia sportiva, in merito ai fatti che hanno portato al fallimento dell'Unione Triestina 2012. Qui di seguito proponiamo i motivi della decisione con cui il collegio ha inibito per tre anni Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, oltre a infliggere loro diemila euro di multa ciascuno. 

"Con provvedimento del 30/11/2016 pubblicato nel C.U. n. 35/TFN - Sezione Disciplinare del 30/11/16, il Tribunale ha disposto lo stralcio della posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock, con rimessione degli atti alla Procura Federale, a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento e della convocazione per la riunione del 25/11/16. L'analisi viene pertanto limitata alla posizione degli altri due deferiti, Sig.ri Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, per i quali il Tribunale ritiene di affermare il giudizio di colpevolezza. Il quadro riferito alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare N. 743 pf 15/16 avente a oggetto: “Fallimento Società Unione Triestina 2012 SSD ARL”, al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C., anch’essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale, può ritenersi esaustivo ai fini della contestazione in esame. Infatti è stato ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state svolte condotte che si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Triestina sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Co.Vi.So.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Consegue che tutte le risultanze documentali, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno dei due soggetti prevenuti. In sintesi e secondo la proiezione federale, nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della Società Triestina venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. Da tale presupposto cardine trae spunto la peculiare valutazione del comportamento attuato dai deferiti per il quale si conviene con la specifica motivazione di accusa svolta dalla Procura Federale, che traslata nel compendio federale e collocata in relazione al dettaglio delle posizioni, conduce all'accoglimento della sanzione chiesta per ciascun deferito poiché perfettamente pertinente e assolutamente congrua.
Sig. Marco Pontrelli: in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto Federale per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS per non avere effettuato, in qualità di socio unico, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis., comma 1 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica ricoperta nella Società dal Sig. Silvano Favarato per effetto della procura per la gestione ordinaria della Società da lui conferitagli in data 24 dicembre 2014;
Sig. Pangrazio Di Piero: in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS nella stagione 2015/16, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 5 del CGS, per non avere effettuato, in qualità di socio unico di fatto, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 37 delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della propria carica di amministratore delegato ricoperta nella Società nella stagione sportiva 2015/2016.
Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.
Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock e rimette i relativi atti alla Procura Federale;
- delibera di infliggere: al Sig. Marco Pontrelli, anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- al Sig. Pangrazio Di Piero, anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00)". 


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  Scritto da La Redazione il 06/12/2016
 

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