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Edizione provinciale di Trieste


IL CASO - Respinto il ricorso dello Zaule

Il Giudice sportivo ha deliberato sulla partita tra i viola e il Kras, confermando l'esito del campo (1-3 per i carsolini). I rivieraschi aveva richiesto la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro in seguito alla convalida di un gol avvenuta mentre il portiere Spadoni si trovava ko dopo aver subito un colpo alla testa

Il Kras si è visto confermare la vittoria colta sul campo (3-1) dello Zaule lo scorso 24 novembre: il giudice sportivo, infatti, ha respinto il ricorso della società di casa, che chiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico compiuto dall'arbitro nel convalidare il gol dell'1-2 per i carsolini al termine di un'azione che aveva visto il giovane portiere di casa, Gabriele Spadoni, subire un colpo alla testa (per quanto involontario) da un avversario e, quindi, risultare impossibilitato a intervenire per evitare il gol. 
Il club rivierasco nel suo ricorso aveva fatto riferimento alla regola (n° 5, punto 14) che prescrive appunto l'interruzione del gioco quando il portiere subisce una menomazione tale da metterlo non in grado di tentare di evitare la segnatura. 
Ebbene, nel caso in questione il giudice sportivo ha ritenuto che la valutazione spetta e può essere presa solamente dall'arbitro. 
Ecco, di seguito, il dispositivo integrale della decisione.

****** 

Gara del 24/11/2019 ZAULE RABUIESE - N.K. KRAS REPEN
Il Giudice Sportivo,
 A scioglimento della riserva di cui alle delibere contenute nei C.U. nn. 63 del 28.11.2019 e 66 del 05.12.2019;
 Letti gli atti di gara con relativi allegati;
 Letto il ricorso depositato dalla ASD ZAULE RABUIESE con il quale la ricorrente lamentava l’asserita irregolarità della segnatura di una rete da parte della squadra ospite per essersi verificata mentre il proprio portiere si trovava a terra, colpito alla testa a seguito di un incidente di gioco;
 Atteso che, più precisamente, la ricorrente eccepiva la presunta violazione da parte dell’arbitro della regola del Gioco del Calcio n. 5 – Punto n. 14 della Guida Pratica AIA – che prevede l’interruzione del gioco (e la ripresa dello stesso con una rimessa dell’arbitro) quando “il portiere subisce una menomazione tale da rimanere impossibilitato a tentare di evitare la segnatura di una rete” a meno che il pallone non superi la linea di porta immediatamente dopo l’infortunio del portiere;
 Preso atto che la ricorrente ha allegato al ricorso copia del referto di Pronto Soccorso del 25.11.2019 con il quale i Sanitari diagnosticavano un “trauma cranico lieve risalente a ieri”;
 Rilevato che la ricorrente richiede, di conseguenza, la ripetizione della gara e che nessuna memoria in merito risulta pervenuta dalla controparte N.K KRAS REPEN;
 Assunte le ulteriori informazioni e precisazioni rese dall'arbitro e dall’assistente all’arbitro n. 1 nelle distinte audizioni telefoniche all'uopo disposte in data 04.12.2019 alla presenza del referente Aia presso codesto Giudice Sportivo;
 Espletati, pertanto, tutti gli accertamenti di competenza del sottoscritto Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui lo stesso può disporre nei limiti di quanto consentito dalle norme dell'Ordinamento Sportivo;

ACCERTATO IN FATTO, sulla scorta di quanto sopra, che:
 Al 41 minuto del primo tempo, in occasione di uno scontro di gioco fortuito, il portiere della Zaule Rabuiese sig. Gabriele Spadoni rovinava a terra nell’area di porta;
 l’arbitro, avvedutosi di un tanto, lasciava proseguire l'azione che dopo alcuni secondi si concludeva con la segnatura di una rete da parte della squadra ospite, azione nella quale l’arbitro concedeva anche un “vantaggio” a seguito di un fallo di mano commesso da un calciatore della squadra difendente;
 l’arbitro, rilevato il segnale di conferma della regolarità dell’azione da parte dell’assistente n. 1 (per quanto di competenza di quest’ultimo) fischiava per convalidare la rete e si portava a centrocampo;
 su richiesta del capitano della Zaule Rabuiese, lo stesso tornava nell’area di rigore teatro dell’azione appena conclusa per sincerarsi delle condizioni del portiere e richiedere, poi, l’intervento di massaggiatore e medico della squadra;
 successivamente lo stesso arbitro veniva richiamato dall’assistente n. 1 il quale gli riferiva che il portiere si trovava a terra al momento della segnatura della rete e, pertanto, suggeriva di non convalidarla;
 il direttore di gara rispondeva che era stato tutto regolare e decideva di proseguire come da decisione appena assunta in ordine alla segnatura della rete stessa;

CONSIDERATO IN DIRITTO che:
 L’art. 10, punto n. 5, del C.G.S. recita testualmente che “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”;
 La già citata regola del Gioco del Calcio n. 5 – Punto n. 14 della Guida Pratica AIA – prevede l’interruzione del gioco quando “il portiere subisce una menomazione tale da rimanere impossibilitato a tentare di evitare la segnatura di una rete”;
 Il combinato disposto delle citate norme impone al Giudice adito di esaminarne il precetto e l’applicabilità al caso di specie con le considerazioni che seguono:
 Quanto all’art. 10 del C.G.S., se non vi possono essere dubbi sulla rilevanza - e la conseguente “influenza” - dei “fatti” descritti avuto riguardo all’importanza della rete segnata quando ancora mancava più di metà gara da disputare ed al risultato finale di 1-3, dubbi tutt'altro che trascurabili sorgono circa la classificazione di tali fatti e la loro natura;
 Il campo di azione del Giudice Sportivo, infatti, trova legittimazione tassativamente ove tali fatti siano “per la loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici”, rappresentando tale definizione il limite invalicabile tra il potere discrezionale dell’arbitro (non a caso definito direttore di gara) e il potere giurisdizionale del Giudice Sportivo;
 L'arbitro, infatti, é l'unico soggetto investito del potere/dovere di qualificare ed interpretare con “criteri tecnici” ciò che avviene sul terreno di gioco risultando la sua percezione e refertazione vincolante per tutti gli altri soggetti dell’Ordinamento, ivi compreso il Giudice Sportivo;
 Se e in che misura, nel caso di specie, i “fatti” in oggetto abbiano poi avuto, o meno, natura tale da essere interpretabili con criteri esclusivamente tecnici lo indica la stessa Regola n. 5 del gioco del calcio laddove, nel caso pratico n. 14 - lungi dal prescrivere imperativamente l’interruzione del gioco per qualsivoglia infortunio occorso ad un portiere - investe, invece, l’arbitro di una valutazione squisitamente tecnica sulla gravità delle (immediate) conseguenze dell’infortunio. Se, e solo se, la menomazione sia “tale da” farlo rimanere impossibilitato a difendere utilmente la propria porta il gioco sarà interrotto. Alla luce dei fatti come sopra descritti e delle disposizioni normative richiamate, pertanto
 Atteso che la direzione della gara e ogni relativa decisione da assumersi sul terreno di gioco, ivi comprese le valutazioni sulla gravità degli infortuni occorsi ai calciatori ai fini dell’applicazione delle relative norme che disciplinano le diverse ipotesi, spetta esclusivamente all’arbitro;
 Tenuto conto che, nel caso in oggetto, i fatti così come percepiti e valutati sul terreno di gioco dall’arbitro trovano coerente riscontro nelle norme conseguentemente applicate in tempo reale e, ancora, negli atti di gara e nelle dichiarazioni rese nell’audizione all’uopo disposta dal sottoscritto Giudice Sportivo;
 Ritenuto, di conseguenza, che il Giudice Sportivo non possa surrogarsi in maniera alcuna alle decisioni esclusivamente discrezionali dell’arbitro, quand’anche suscettibili di interpretazioni controverse addirittura in seno alla stessa terna arbitrale;
 Considerato, sulla scorta di quanto precisato dall’arbitro stesso e dall’assistente n. 1, che nell’episodio di cui al ricorso tale scelta discrezionale è stata esercitata, appunto, in tempo reale dall’arbitro e, ancora, dallo stesso confermata qualche minuto dopo nel riferire al proprio assistente che tutto era regolare tanto che la decisione ultima era stata di procedere con la ripresa del gioco già indicata;
 Precisato che, per quanto a posteriori evidenti, in questa sede a nulla rilevano le pur serie conseguenze purtroppo effettivamente subite dal portiere nell’occasione così come constatate in un secondo momento dallo stesso arbitro (durante l'intervallo) e provate nel presente procedimento dalla ricorrente;
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66, 67 e 68 del novellato C.G.S.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso presentato dalla A.S.D. ZAULE RABUIESE e omologa il risultato conseguito sul campo di 1-3 in favore della società N.K. KRAS REPEN.
 Dispone per l’incameramento della tassa ricorso.
 Conferma tutti i provvedimenti disciplinari già assunti in merito alla gara in epigrafe.

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  Scritto da La Redazione il 12/12/2019
 

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