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Edizione provinciale di Gorizia


IL CASO - Giocatori non tesserati, sanzioni diverse

Due situazioni simili in tre gare distinte. Partecipano alle partita senza averne titolo ma i provvedimenti dei Giudici sportivi non collimano

Accade in Terza categoria, girone B, nella gara Alabarda – San Gottardo del 5 febbraio, il Giudice sportivo della Delegazione di Gorizia, sul comunicato ufficiale n. 51, accerta l’assenza del regolare tesseramento di un giocatore della società udinese e, in base al disposto del comma 1 dell’art. 10 del Codice di Giustizia sportiva, infligge al San Gottardo, oltre all’ammenda di 50 euro, la perdita della gara per 0-3 in quanto più favorevole all’Alabarda che sul campo aveva vinto per 4-2.
Identica situazione nella gara del 16 febbraio fra San Gottardo e Castions ma in questo caso l’omologazione del risultato avviene con quello conseguito sul campo, ossia 6-2 per il Castions, ovviamente più favorevole del 3-0. Sanzione raddoppiata per recidiva ma nessun provvedimento disciplinare per il calciatore.
Il collega della Delegazione di Trieste accerta un caso uguale nella gara Opicina – Campanelle del 23 febbraio ed il calciatore non tesserato è del Campanelle che, sul campo, ha perso per 1-0. Curiosamente, il Giudice omologa detto risultato, affermando sul comunicato ufficiale n. 58, come favorevole all’Opicina. Di per sé è vero che la vittoria rimane all’Opicina, ma ciò è in contrasto con quanto recita il citato comma 1 dell’art. 10 del Codice di giustizia sportiva, il quale prevede lo 0-3 qualora il punteggio conseguito sul campo non sia più favorevole alla squadra che ne trarrebbe vantaggio. Ma l’1-0 non è certo più favorevole, in fatto di differenza reti. In più il Giudice non sanziona la società come disposto invece dal collega goriziano, nel compenso infligge una giornata di squalifica al calciatore non tesserato.
E qui la domanda sorge spontanea. Può una persona non facente parte della Figc, non essendo tesserato, venir squalificato per una giornata di gara? E in più con un’ammonizione sulle spalle subita in gara? L’art. 9 e il combinato art. 2 comma 2 del suddetto Codice lascia molte perplessità sul provvedimento di squalifica. Formulato in altro modo sarebbe stato più veritiero, ossia la squalifica si rende efficace dal giorno in cui detto calciatore verrà tesserato per qualunque società, rispettando i termini di prescrizione.

Claudio Mariani

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  Scritto da La Redazione il 07/03/2020
 

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