SECONDA A - Offesa a calciatore: arbitro sospeso per 6 mesi
Lo ha deciso il Tribunale federale territoriale in merito a quanto accaduto al termine della sfida Vigonovo - Sarone dello scorso febbraio
Il Tribunale federale territoriale del Friuli Venezia Giulia ha sospeso per 6 mesi l'arbitro Dionis Koci della sezione di Pordenone, sanzionandolo così per "aver tenuto una condotta offensiva nei confronti del calciatore Matteo Vignando" e per non aver risposto a due convocazioni della Procura Federale che chiedeva di audirlo. La vicenda trae origine da quanto accaduto al termine della gara, valida per il girone A di Seconda categoria, Vigonovo - Sarone del 16 febbraio di un anno fa. Ecco il provvedimento del Tribunale federale territoriale.
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Deferimento n. 5 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. Procuratore federale nei confronti del sig. Koci Dionis.
Il deferimento. Con atto d.d. 21.9.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor Koci Dionis all’epoca dei fatti contestati arbitro appartenente alla Sezione di Pordenone per rispondere della “violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. vigente anche in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento A.I.A. per aver tenuto una condotta offensiva nei confronti del calciatore Vignando Matteo, tesserato per la società sportiva ASD Sarone al termine della gara ASD Vigonovo – ASD Sarone 1975-2017 del 16.02.2020, campionato di II Ctg Friuli Venezia Giulia, verso il quale si esprimeva con parole ingiuriose in lingua albanese…
nonchè per la violazione dell’art. 22 comma 1 del C.G.S. per non aver risposto a ben due convocazioni da parte della Procura Federale per essere sentito in audizione”
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide: ritenuta sussistere la responsabilità di Koci Dionis in ordine agli addebiti a lui ascritti, commina allo stesso la sospensione per mesi 6 (sei).
Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.
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