Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Edizione provinciale di Udine


IL CASO - L'arbitro inciampa sulla ricevuta. E la gara si ripete

Juniores provinciali di Udine: il calciatore Vidoni della Majanese non era stato ammesso nel recinto di gioco per l'asserita non validità del documento di riconoscimento. Invece, il Giudice sportivo...

Singolare vicenda quella che porterà alla ripetizione della sfida 3 Stelle - Majanese, valida per il girone A degli Under 19 provinciali di Udine. Il Giudice sportivo ha infatti accolto il ricorso proposto dalla Majanese, che si era vista escludere dall'arbitro il calciatore Federico Vidoni in quanto non in possesso di un documento di riconoscimento valido. Il Vidoni aveva presentato la copia di ricevuta di richiesta della carte d'identità elettronica rilasciata dal Comune di Majano. E, ha stabilito il Giudice sportivo, tale ricevuta, munita di foto e QRCode, ha invece valore di documento di riconoscimento. 

Ecco, di seguito, il provvedimento del Giudice sportivo. 

A scioglimento della riserva pubblicata nel C.U. n. 62 del 17/03/2022 della Delegazione provinciale F.I.G.C. di Udine;

- letti gli atti di gara e ascoltato il Direttore di gara in apposita audizione telefonica;

- preso atto che con ricorso ritualmente proposto la società A.S.D. MAJANESE chiede la ripetizione della gara in epigrafe sostenendo che quest’ultima sia stata viziata dalla mancata partecipazione del calciatore VIDONI FEDERICO in quanto non ammesso nel recinto di gioco dal Direttore di gara per l’asserita non validità del documento di riconoscimento presentato dal calciatore, consistente in copia della ricevuta di richiesta della carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di Majano;
- preso atto che, ai sensi della regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio inerente l’identificazione dei calciatori, “l’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere a identificarli in uno dei seguenti modi: … b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti”;
- atteso che il Ministero dell’Interno dispone che “l’accertamento dell’identità fisica di un cittadino che ha richiesto la Carta d’Identità Elettronica ma che ancora non ne è entrato in possesso può essere effettuata grazie alla ricevuta di richiesta rilasciata dal Comune. La ricevuta ha valore di documento di riconoscimento fino al giorno precedente la avvenuta consegna della C.I.E.. La verifica del titolo provvisorio e dello stato di lavorazione della C.I.E. può essere effettuata mediante la scansione con la app Ve.Do. del QRCode presente sulla ricevuta”;
- accertato pertanto che il calciatore VIDONI FEDERICO era legittimato a prendere parte alla gara in epigrafe in quanto in possesso di ricevuta di richiesta di Carta d’Identità Elettronica rilasciata in data 10/03/2022 dal Comune di Majano, munita di foto identificativa del soggetto richiedente e di QRCode correttamente scansionabile con l’idonea applicazione; - fatti salvi i provvedimenti disciplinari già adottati come da C.U. n. 62 del 17/03/2022;

P.Q.M. - Accoglie il ricorso proposto dalla A.S.D. MAJANESE e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara in epigrafe e la restituzione della tassa di reclamo alla società ricorrente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://i.imgur.com/0z5d9Ey.png

Print Friendly and PDF
  Scritto da La Redazione il 25/03/2022
 

Altri articoli dalla provincia...



















Vai all'edizione provinciale
Tempo esecuzione pagina: 0,24598 secondi