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Edizione provinciale di Pordenone


IL CASO - La gara Tilaventina-Vallenoncello si deve ripetere

Lo ha stabilito il giudice sportivo. Pesante squalifica al dirigente dei padroni di casa Centis, la cui espulsione nelle vesti di assistente arbitrale ha provocato l'autogol del direttore di gara. L'incontro si disputerà mercoledì 27 settembre

Ha trovato fondamento quando Friuligol aveva raccontato in merito a Tilaventina-Vallenoncello, gara d'esordio del girone A di Prima categoria vinta 3-2 sul campo dai pordenonesi. Ebbene, il match dovrà essere ripetuto (mercoledì 27 settembre alle ore 20.30 la data fissata) a causa dell'errore tecnico commesso dall'arbitro, il quale, dopo aver espulso l'assistente arbitrale della Tilaventina, non ha provveduto come esige il regolamento a sostituirlo, ragion per cui nell'ultimo spicchio di gara il fischietto era spalleggiato da un solo guardalinee. 
La Tilaventina, quindi, avrà un'altra occasione per mettere in saccoccia punti a spese del Vallenoncello, ma subisce anche la pesante squalifica inflitta al proprio collaboratore (l'assistente di gara espulso domenica), che si è visto spedire dietro la lavagna addirittura fino al 14 dicembre a causa delle proteste e invettive pronunciate all'indirizzo dell'arbitro, nonché per il lancio della bandierina verso lo stesso, condita dalla frase "allora lo faccia lei". 
Ecco il provvedimento nella sua interezza. 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
• visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento, dallo stesso fatto pervenire a chiarimenti, relativi alla gara TILAVENTINA – VALLENONCELLO, valevole per il Campionato di 1^ Categoria, Girone “A”, disputatasi a San Vito al Tagliamento in data 10.09.2017 e conclusasi con il risultato di 3-4;
• procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) C.G.S.;
• preso atto che nel proprio rapporto e nel successivo supplemento il direttore di gara (di seguito d.d.g.) riferiva di aver allontanato dal recinto di gioco, al 33’ del 2° tempo, l’assistente di parte posto a sua disposizione dall’A.S.D. Tilaventina, sig. CENTIS Gianni, per reiterate proteste ed espressioni ingiuriose proferite nei suoi confronti; inoltre, il sig. Centis, dopo l’allontanamento, da una distanza di circa 4-5 metri, lanciava in direzione del d.d.g. la bandierina, che cadeva a terra a circa 2 metri dai piedi di quest’ultimo dicendogli: “Allora lo faccia lei”;
• rilevato che nei suddetti documenti ufficiali il d.d.g. dichiarava che, dopo l’allontanamento del citato assistente di parte, non aveva provveduto alla sua sostituzione ed aveva fatto proseguire la gara, dal 34’ del 2° tempo fino alla conclusione della stessa, con un solo assistente di parte, ammettendo in tal modo di essere incorso in tali errori;
• osservato che nella circostanza suindicata è stato disatteso quanto contemplato dalle “Decisioni Ufficiali FIGC”, annesse alla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che nel paragrafo “Assistente di parte” recita: 1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. – Omissis -;
• preso atto, altresì, che nella “Guida pratica AIA”, riguardante sempre la Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, al punto 10, viene chiarito che, qualora un assistente di parte abbandoni l’incarico per un qualsiasi motivo, “l’arbitro dovrà chiedere al capitano della squadra cui appartiene l’assistente di indicare un altro proprio tesserato (che potrebbe essere anche un calciatore partecipante al gioco), il quale dovrà assumere tale funzione; altrimenti la gara non potrà continuare. In ogni caso, l’arbitro dovrà riferire l’accaduto nel rapporto di gara”;
• considerato che la presenza di entrambi gli assistenti di parte è obbligatoria, non potendo la gara essere altrimenti iniziata o proseguita;
• accertato che il d.d.g., dopo l’allontanamento dell’assistente di parte dell’A.S.D. Tilaventina, non ha interpellato il capitano della detta società chiedendogli di indicare un sostituto ed ha deciso di far proseguire l’incontro per il tempo ancora rimanente senza la presenza di entrambi gli assistenti, incorrendo in tal modo in un duplice errore; • preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto immediatamente dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto e nel successivo supplemento;
• considerato che negli undici minuti finali (dal 34’ del 2° tempo fino alla fine) la gara si era svolta in maniera irregolare in quanto il d.d.g. la aveva fatto proseguire con un solo assistente di parte a causa della mancata sostituzione di quello dell’A.S.D. TILAVENTINA, precedentemente allontanato dall’arbitro stesso dal recinto di gioco;
P.Q.M. - dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S.,
non regolare la gara TILAVENTINA – VALLENONCELLO del 10.09.2017, valevole per il campionato di 1^ Categoria, Girone “A” e ne ordina la ripetizione;
- squalifica il sig. CENTIS Gianni, assistente di parte dell’arbitro dell’A.S.D. TILAVENTINA, fino al 14 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S., per essere stato allontanato dal recinto di gioco per proteste nei confronti dell’arbitro , per espressioni ingiuriose rivolte allo stesso e per aver lanciato la bandierina nella direzione di quest’ultimo senza colpirlo;
- rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza.


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  Scritto da La Redazione il 14/09/2017
 

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