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Edizione provinciale di Udine


PRIMA B - Errore tecnico: Fulgor - Union 91 dovrà essere ripetuta

Il Giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dalla formazione di Godia, invalidando così il 4-1 con cui la formazione ospite aveva conquistato l'intera posta in palio. Ecco le motivazioni di un episodio davvero singolare...



Il Giudice sportivo ha deciso: la gara tra Fulgor e Union 91, vinta per 4-1 dalla formazione ospite, dovrà essere ripetuta. E' stato così accolto il ricorso presentato dalla formazione di Godia, che ha rilevato un errore tecnico compiuto dall'arbitro il quale, al 27' della ripresa, infliggeva al biancazzurro Giulio Nascimbeni la seconda ammonizione e, quindi, lo espelleva, mentre quest'ultimo stava per essere sostituito da Paolo Ponte. Ritenendo però valida e avvenuta tale sostituzione, il direttore di gara permetteva all'Union 91 di disputare il resto della gara in 11 contro 11 e non in inferiorità numerica. 
Il Giudice sportivo ha rilevato però che, affinché una sostituzione possa essere ritenuta avvenuta, è necessario che l'arbitro ne sia stato precedente informato e, soprattutto, che abbia autorizzato l'uscita del calciatore sostituito e l'ingresso in campo del calciatore di riserva. 

Ecco, di seguito, la ricostruzione di questa davvero particolare vicenda e i motivi per cui il Giudice sportivo ha ritenuto che si sia verificato un errore tecnico tale da influire sul regolare svolgimento della gara. Gara che dovrebbe essere ripetuta mercoledì primo maggio.

*******

gara del 25/ 4/2024 FULGOR - UNION 91
IL G.S.T.
- A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 26/04/2024;
- visti i contenuti del preannuncio dd. 26/04/24 e del successivo ricorso dd. 26/04/24 – ritualmente e tempestivamente depositati e trasmessi alla Controparte - con i quali la Società ASD FULGOR eccepiva l'irregolarità della gara sostenendo testualmente, tra le altre cose, che:

• “negli attimi in cui il calciatore n. 9 si apprestava ad uscire, e prima ancora che la sostituzione fosse formalmente autorizzata dall’arbitro (tanto che il calciatore per uscire dal campo e raggiungere la panchina eseguiva un tragitto più lungo al fine di far trascorrere del maggior tempo, visto il risultato fin lì favorevole), l'arbitro si avvicinava al calciatore stesso e lo ammoniva estraendo il (secondo) cartellino giallo. A quel punto l’Arbitro, accortosi che il calciatore n. 9 era già stato ammonito, estraeva quindi il cartellino rosso per espellerlo;
• tutto ciò accadeva mentre il calciatore n. 19 non era stato formalmente autorizzato dall’Arbitro ad entrare in campo; che quindi non aveva ancora formalizzato ed autorizzato la sostituzione;
• Tantoché nel frangente, l’Arbitro ammoniva anche il calciatore n. 19 proprio perché si apprestava ad entrare in campo senza la sua preventiva autorizzazione. Questo risulta confermato dallo stesso Direttore di gara che nel referto da lui compilato, scrive: “2 Tempo Regolamentare 27' 19 - PONTE PAOLO Entra, rientra o esce intenzionalmente dal Terreno di Gioco senza la preventiva autorizzazione dell'Arbitro”. Appare oltremodo evidente che la sostituzione non era ancora avvenuta e non era stata preventivamente autorizzata dall’Arbitro; e che il comportamento del calciatore che non ha atteso la predetta preventiva autorizzazione alla sostituzione per entrare in campo, ha comportato la giusta sanzione con l’ammonizione;
• “Relativamente alla seconda ammonizione del calciatore n. 9 dell’UNION 91, l’arbitro nel referto da lui compilato scrive nuovamente che: “2 Tempo Regolamentare 27' 9 - NASCIMBENI ALESSANDRO [DOPPIA AMMONIZIONE] Riceve una seconda Ammonizione nella medesima Gara - Entra, rientra o esce intenzionalmente dal Terreno di Gioco senza la preventiva autorizzazione dell'Arbitro”. Appare anche qui oltremodo evidente che il calciatore n. 9 non ha atteso la preventiva autorizzazione dell’Arbitro per abbandonare il terreno di gioco. E se lo ha inizialmente fatto, come indicato dall’arbitro, è poi rientrato nello stesso durante gli attimi precedenti alla sostituzione (nuovamente senza essere autorizzato); sicché l’Arbitro lo ha ammonito per il suo comportamento. Tutto ciò, quindi, prima che la sostituzione fosse stata preventivamente autorizzata, e quindi concretizzata”;

La ricorrente, in definitiva, riferiva che:
• “quando l’arbitro ammoniva il calciatore n. 9 dell’UNION 91 per la seconda volta, al 27esimo del secondo tempo, lo stesso calciatore era all’interno del terreno di gioco (doveva quindi ancora uscire), mentre il calciatore n. 19 era ancora fuori dal terreno di gioco a bordo campo in attesa di entrare. Nonostante il calciatore n. 9 fosse quindi già stato ammonito per la seconda volta, e quindi espulso, l’Arbitro autorizzava comunque il cambio con il calciatore n.
19, prima di riprendere poi il gioco”; concludendo che:
• “non essendo stata dall’Arbitro preventivamente autorizzata la sostituzione e non essendosi essa concretizzata al momento in cui il calciatore n. 9 ha subito la seconda ammonizione e la relativa espulsione, la squadra dell’UNION 91 non poteva più effettuare la predetta sostituzione del n. 19 con il n. 9, ma bensì (eventualmente) con un altro calciatore; e la squadra UNION 91 avrebbe dovuto proseguire la gara in inferiorità numerica e cioè con dieci calciatori in campo e non con undici, com’è effettivamente avvenuto”;
• la gara, per l’irregolarità sopra descritta, non può essere considerata regolare e, parimenti, non regolare può essere considerato il risultato conseguito sul campo (che ha visto prevalere con il risultato di 1-4 la società UNION 91 sull’ospitante);
- letta la memoria difensiva depositata dalla Società ASD UNION 91 con la quale, al contrario, si rappresenta una sequenza dei fatti in buona parte divergente, e cioè che la seconda ammonizione (con conseguente espulsione) sarebbe stata comminata al calciatore n. 9 dell’UNION 91 solo una volta che questo non solo era già uscito dal terreno di gioco, ma si trovava ormai in panchina, al contrario del n. 19 che era già entrato sul terreno di gioco concretizzando la sostituzione che, pertanto, era da considerarsi definitivamente perfezionata. Di più, afferma la Società resistente che a precisa domanda dei propri dirigenti, l’arbitro aveva rassicurato la società ospite sulla possibilità di proseguire la gara con undici calciatori effettivi, confermando di aver considerata già avvenuta la sostituzione e ribadendo tale circostanza anche al termine della gara stessa;
- sentito l’arbitro in apposita conferenza telefonica, e tenuto conto che nell’occasione il direttore di gara ha:
• confermato la circostanza affermata dalla Società resistente nella propria memoria difensiva, e cioè che il calciatore n. 9 si trovava già in panchina nel momento in cui gli veniva comminata la seconda ammonizione;
• confermato di aver considerato già avvenuta la sostituzione al momento dell’espulsione del calciatore n. 9, e di aver ribadito tale versione a gara terminata;
• precisato di essere stato informato – durante una pausa del gioco - della volontà di procedere ad una sostituzione, ma di aver chiesto alla società ospite di attendere il tempo necessario al posizionamento (da parte dello stesso arbitro) del pallone nel punto preciso da cui il gioco avrebbe, poi, dovuto riprendere con un calcio di punizione;

• riferito di essersi avveduto che, nell’attesa gli consegnassero il pallone, la squadra ospite aveva già proceduto alla sostituzione, disattendendo così la propria indicazione e che, per tale motivo, ha ritenuto di ammonire i due calciatori, pur ritenendo ormai avvenuta la sostituzione;
- Avuto riguardo alla norma di riferimento, e più precisamente la Regola n. 3 del Giuoco del Calcio, che nel disciplinare la procedura della sostituzione tra calciatori prevede, tra l’altro, che “per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:
• l’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga;
• il calciatore che viene sostituito riceve l’autorizzazione dell’arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso;
• il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto … (omissis) … dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’arbitro.
• la sostituzione si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento, colui che ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco”
- Considerato che dall’esame della norma di riferimento emerge chiaramente la necessità che prima della sostituzione non solo l’arbitro venga informato (circostanza che nel caso di specie si è senz’altro verificata), ma anche che entrambi i calciatori interessati siano espressamente autorizzati dallo stesso direttore di gara;
- Considerato, altresì, che tale ultima circostanza rende irrilevante la sequenza dei fatti così come (diversamente) prospettata dalle Parti, dovendosi la valutazione del sottoscritto Giudice Sportivo necessariamente soffermarsi innanzitutto sul rispetto della norma di riferimento e della procedura ivi prevista (e, quindi, sulla sussistenza o meno della previa autorizzazione prestata dall’arbitro ai due calciatori), prima ancora che sul luogo e sul momento esatto in cui la seconda ammonizione sia stata comminata al calciatore n. 9 dell’UNION 91;

- Accertato che, nel caso di specie, l’arbitro ha dichiarato di aver ritenuto di validare (a posteriori) una sostituzione che lui stesso, però, aveva ritenuto irregolare, dal momento che le ammonizioni comminate ai due protagonisti sono state motivate esattamente dall’aver quest’ultimi disatteso una sua precisa indicazione circa modalità e tempistica della sostituzione stessa;
- Tenuto conto, pertanto, che sanzionare due calciatori per non essersi attenuti ad una precisa indicazione circa la procedura della sostituzione presuppone ineludibilmente che gli stessi non potessero considerarsi (ancora) autorizzati alla sostituzione stessa, non essendo i provvedimenti assunti evidentemente compatibili con le norme che disciplinano la procedura della sostituzione (diversamente i calciatori non avrebbero potuto essere oggetto di sanzione alcuna);
- Atteso che, in definitiva, la sostituzione non poteva ritenersi autorizzata e concretizzata ai sensi della citata Regola n. 3 del Giuoco del Calcio e che, per quanto oggettivamente macchinoso e inusuale, il rispetto della norma avrebbe imposto che l’arbitro, ammoniti i calciatori per essere rispettivamente usciti ed entrati sul terreno di gioco senza la sua autorizzazione, provvedesse all’espulsione del n. 9 per somma di ammonizioni, facesse uscire dal terreno di gioco il n. 19 e consentisse un’eventuale (nuova) sostituzione solamente con un calciatore diverso;
- Ritenuto, pertanto, che l’arbitro sia incorso in un – seppur davvero singolare - errore tecnico tale da influire sul regolare svolgimento della gara, dal momento che la squadra ospite avrebbe dovuto giocare per buona parte del secondo tempo di gara con dieci calciatori, e non undici come avvenuto, e che di conseguenza la gara deve essere dichiarata irregolare e dovrà essere ripetuta;
- Visti gli artt. 10, n. 5 lett. c), 65 lett. d) e 67 del C.G.S.,

P.Q.M.

- accoglie il ricorso presentato dalla ASD FULGOR e dispone la restituzione della tassa ricorso;
- conferma tutti i provvedimenti disciplinari già assunti e di cui al C.U. n. 101 del 26/04/2024;
- non omologa il risultato della gara in epigrafe così come conseguito sul campo con il punteggio di 1-4 in favore della ASD UNION 91 e dispone la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale F.I.G.C - L.N.D per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione della presente delibera in data odierna in ossequio alla stringente tempistica imposta dall’abbreviazione dei termini di cui al CU 156/A della F.I.G.C..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  Scritto da La Redazione il 28/04/2024
 

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