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Edizione provinciale di Udine


IL CASO - Pro Cervignano, confermato lo 0-3. Ingiustizia è fatta

Un errore formale nella comunicazione del ricorso alla Tarcentina ha spinto la corte d'Appello a dichiarare inammissibile la richiesta di correggere quanto deciso dal giudice sportivo...


Incredibile e assurdo il caso riguardante la sconfitta a tavolino inflitta alla Pro Cervignano invece dello 0-0 maturato sul campo della Tarcentina nel match valido per il girone B di Promozione. La storia è nota: si imputava ai gialloblù di aver disputato gli ultimi minuti di gara senza schierare il secondo fuoriquota obbligatorio, circostanza non vera come dimostrano testimonianze inoppugnabili e le immagini televisive prodotte dalla società ospite. Che poi arbitro e guardalinee siano stati tratti in inganno inizialmente dal cartello sbagliato utilizzato dall'accompagnatore della Pro Cervignano in occasione della sostituzione del giovane Koci con Vesca (pure lui fuoriquota) non cambia la sostanza dell'accaduto, ossia che la sconfitta a tavolino è immotivata e trova fondamento nell'errore arbitrale. 
La Pro Cervignano ricorre com'è giusto e naturale e la corte d'Appello territoriale federale dà torto ai gialloblù confermando lo 0-3 a tavolino. Il motivo? Nel mandare comunicazione alla controparte (la Tarcentina) del ricorso, la Pro Cervignano invia una mail Pec all'indirizzo sbagliato del club collinare; la nuova comunicazione, una volta accortisi del problema, viene spedita oltre l'orario limite (le 15.19 contro le 12): questo ritardo secondo la giustizia sportiva non sarebbe sanabile e avrebbe impedito alla Tarcentina di partecipare al contradditorio... 
Siamo di fronte a una vera e propria beffa che penalizza il club della Bassa ma anche, a ben vedere, le squadre in lotta con i canarini per evitare la retrocessione. 
La Tarcentina - dal nostro punto di vista - avrebbe dovuto anche lei ricorrere contro lo 0-3 a suo favore: quello sì sarebbe stato uno splendido gesto carico di sportività, lealtà e fair-play.  
Così, invece, ingiustizia è fatta. 

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 122 dd 27.04.2018 il G.S.T. così disponeva “ delibera - ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 5, lett. c) C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, C.G.S. a carico dell’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli la punizione sportiva della perdita della gara TARCENTINA – PRO CERVIGNANO MUSCOLI disputatasi il 25.04.2018, con il punteggio di 0-3;
- l’inibizione temporanea nei confronti del sig. GOBBO Damiano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli, fino al 04.05.2018, ai sensi dell’art. 19,punto 1, lett. h) C.G.S.”.
A sostegno della sua decisione, adottata procedendo d’ufficio, il G.S.T. poneva l’avvenuta violazione, da parte dell’odierna reclamante, della norma relativa all’impiego di calciatori “giovani”, pubblicata in C.U. n. 1 dd 3.07.2017 del CR FVG della FIGC/LND, pag. 13, secondo la quale, nelle gare dell’attività ufficiale per la stagione sportiva 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori distinti in relazione alle seguenti fasce di eta: uno nato dall’1.01.1998 in poi; uno nato dall’1.01.1999 in poi.
Invero dalle risultanze del referto arbitrale della gara in questione (confermato, quanto alle sostituzioni, con nota scritta del Direttore di Gara interpellato sul punto dal giudicante) il G.S.T. riscontrava che l’ASD Cervignano Muscoli aveva utilizzato, nel corso della gara, due calciatori “giovani” solamente fino al 41° del 2° tempo atteso che: il calciatore num. 7, Andrea Serra, n. il 4.04. 2000 ed impiegato dall’inizio dell’incontro sino al 26° del secondo tempo, veniva ritualmente sostituito dal num. 18 Valerio Milanese, n. il 15.02.1999, che proseguiva la gara sino al termine; al contrario, l’altro calciatore Amateo Koci n. il 24.02.1998 indossante la maglia n. 11, a sua volta impiegato dall’inizio della partita, veniva invece sostituito, a far corso dal 41° del 2° tempo, dal compagno Luca Cocetta n. il 2.11.1992 ed indossante la maglia n. 16.
Sicche dal 41° del 2° tempo fino al termine dell’incontro (compresi i 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro) l’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI (non constando esservi stati nel frattempo infortuni e/o espulsioni) risultava essersi avvalsa di un solo calciatore giovane rientrante nelle fasce di età di cui sopra si è detto. Circostanza questa che determinava la decisione del GST di sanzionare (ex art. 17 comma 5 CGS) l’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ossequio a quanto disposto nel richiamato C.U. n. 1 dell’1.07.2017 LND (pag. 6 e 7) e dall’art. 34 bis NOIF, e di inibire temporaneamente il sig. Damiano GOBBO nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale.
Avverso tale delibera l’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI ha proposto reclamo rilevando che il proprio calciatore Amateo Koci sarebbe stato in realtà sostituito dal pari età Giulio Vesca (non quindi da Luca Cocetta come desumibile dal referto arbitrale) indossante la maglia n. 17. Nella sostanza, dunque, la società reclamante avrebbe regolarmente continuato ad impiegare, per tutta la gara, due calciatori “giovani”, secondo regolamento, essendo la situazione venutasi a creare frutto dell’equivoco determinato dall’aver l’Accompagnatore Ufficiale esposto il cartello n. 16 anzicche quello recante il n. 17 corrispondente al calciatore (Giulio Vesca) effettivamente entrato in campo in luogo del Koci. 
Direttore di Gara e 1° Assistente sarebbero stati pertanto tratti in inganno dall’errore (solamente formale) compiuto dal sig. Gobbo, avendo poi riportato a referto una sostituzione (quella del n. 11 col n. 16) non corripondente alla realtà dei fatti essendosi gli stessi basati sul numero indicato nel cartello esposto in occasione della sostituzione del Koci anzicchè su quello riportato nella maglietta (n. 17) indossata dal calciatore Vesca (da considerarsi “giovane”) che aveva realmente preso il posto dello stesso Koci. A supporto del proprio reclamo – col quale si chiede l’omologazione del risultato acquisito sul campo ovvero la ripetizione della gara ed in ogni caso la “cancellazione” dell’inibizione inflitta al proprio Dirigente ed Accompagnatore Ufficiale - la società reclamante, nel rappresentare che il sig. Gobbo avrebbe immediatamente avvertito il 1° assistente della svista in cui era incorso, ha allegato un articolo pubblicato sul sito www.friuligol.it, a firma del giornalista Roberto Zanetti, che confermerebbe la correttezza della sostituzione (n. 17 al posto del n. 11) e l’errata esposizione del cartello (recante il n. 16 in realtà mai entrato in campo) nonchè alcuni fotogrammi estratti da una video-registrazione della partita (in possesso della ricorrente ed eventualmente visionabile) che confermerebbero i fatti siccome esposti. Tanto premesso, chiarito preliminarmente che i resoconti giornalistici non consentono di mettere in discussione i fatti descritti dall'Arbitro nel proprio referto che, come noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S., ed ancora che il filmato della gara, asseritamente posseduto dall’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI, non potrebbe comunque essere esaminato dalla CSAT stante i limiti e le condizioni rigorose al riguardo stabilite dall’art. 35 punto 1.3 CGS, il reclamo di cui trattasi va dichiarato inammissibile per violazione del contraddidttorio, per le ragioni qui di seguito esposte. Con delibera del Presidente Federale dd 24.01.2018 pubblicata in C.U. n. 110/A e riguardante l’”Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – Stagione Sportiva 2017/2018” sono state dettate precise regole procedurali e stabiliti termini ridotti per la proposizione dei reclami in deroga a quanto ordinariamente previsto dal CGS. E’ a tale normativa che occorre, quindi, far riferimento per verificare la ritualità del reclamo proposto dall’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI riguardante una partita rientrante tra le ultime quattro di campionato. Più precisamente, per quanto concerne “i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale” la disposizione contenuta nell’anzidetto C.U. n. 110/A prevede testualmente che “gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositate presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”.
Orbene, stabilito da un lato che i termini sopra indicati (anche quelli orari) devono considerarsi pacificamente perentori (consistendo la ratio ispiratrice della norma derogatoria proprio nella “necessità di dare rapidità temporale alle gare”) ed affermato dall’altro il diritto della società antagonista (ASD Tarcentina) a partecipare, quale titolare di interesse diretto ex art. 33 CGS, ad un procedimento riguardante un reclamo sullo svolgimento della gara, è del tutto evidente, alla luce della documentazione allegata all’atto di impugnazione, che l’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI non risulta aver rispettato le condizioni che la richiamata normativa impone a salvaguardia del contraddittorio. A tal fine è previsto infatti che il reclamo, oltre a dover essere presentato in termini, deve essere contestualmente inviato anche alla controparte.
- Cosa questa da escludersi nello specifico posto che la PEC inzialmente inviata per tempo dalla reclamante all’ASD Tarcentina (quella cioè trasmessa alle ore 12,00 dell’ultimo giorno utile, il 30.4.2018, cadendo il secondo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato in giorno festivo) risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo sbagliato ([email protected]) con conseguente rilevamento di errore, da parte del sistema, ed impossibilità, per il destinatario, di averne conoscenza. Solo successivamente, alle 15,19 del 30.4.2018 (quindi ben oltre la scadenza delle ore 12) l’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI ha ritentato, questa volta con successo, la trasmissione della PEC con il reclamo, alla destinataria, all’indirizzo corretto ([email protected]). Ovvio peraltro che il ritardo nella trasmissione della PEC all’indirizzo esatto non possa trovare alcuna giustificazione dal momento che sarebbe stato onere della trasmittente accertarsi, per tempo, della correttezza dei dati di posta elettronica della società ricevente. Lo sforamento dei termini perentori dal parte della reclamante, integrando un vizio procedurale non sanabile implica conseguentemente l’inammissibilità del reclamo
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello FVG dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI e dispone per l’incameramento della tassa.
Il Presidente Avv. Silvio Franceschinis; il relatore Avv. Severino Lodolo.



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  Scritto da La Redazione il 05/05/2018
 

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